Il mancato inizio dei lavori entro i termini previsti nel permesso di costruire non costituisce automaticamente la cessazione degli effetti del provvedimento ma costituisce motivo per l’accertamento dell’eventuale decadenza del titolo abilitativo edilizio.
Lo ha stabilito la Sez. II-Bis del Tribunale Amministrativo della Regione Lazio, Sede di Roma con la sentenza n. 7256 del 18 luglio 2013, confermando la giurisprudenza oramai consolidata in materia di decadenza del permesso di costruire.
Nel caso di specie il titolare del provvedimento ad edificare ha riscontrato, durante l’esecuzione delle opere di sbancamento, la presenza di condutture interrate per il passaggio del metano che ha comportato la richiesta dello spostamento dei condotti alla società proprietaria. Le operazioni hanno richiesto l’accordo con i proprietari dei suoli e la formalizzazione e l’accettazione del preventivo di costo per le opere di spostamento.
Con la citata sentenza è stato ritenuto che non possa essere opposto il decorso del termine decadenziale a colui che non poteva comunque continuare o avviare l’edificazione per fatti estranei alla sua volontà.
La decadenza del titolo edilizio è disciplinata dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si concretizza per inerzia dell’interessato, questa deve essere esclusa qualora venga rappresentata la sussistenza di fatti o impedimenti che possano giustificare l’interruzione dei termini, e questi fatti siano oggetto di valutazione e verifica in sede amministrativa.
Tale situazione deve poi essere considerata in modo del tutto peculiare quando si tratti di ragioni di vera e propria forza maggiore. In tale prospettiva la natura forzosamente estranea alla sfera del controllo del titolare del permesso di costruire fa ritenere che il termine per l’ultimazione delle opere non possa decorrere.
Infatti la giurisprudenza ha concordemente ritenuto che è illegittimo il provvedimento dell’Amministrazione comunale di declaratoria di decadenza del permesso di costruire allorché sussistano impedimenti assoluti all’esecuzione dei lavori segnalati o comunque conosciuti all’Amministrazione e l’impedimento non sia riferibile alla condotta del titolare, per cui è tale da costituire quella causa di forza maggiore che sospende il decorso dei termini.
Pertanto la scadenza del termine apposto al permesso di costruire per l’avvio dei lavori non determina, automaticamente, la cessazione di effetti del provvedimento, ma costituisce soltanto il presupposto per l’accertamento della eventuale decadenza del medesimo.
Quindi vale il principio generale dell’interruzione per cause di forza maggiore dei termini volti ad effetti a rilevanza giuridica, e non la disposizione restrittiva, la quale in caso di eventi sopravvenuti correla l’effetto decadenziale sul titolo edilizio sia al decorso dei termini sia all’assenza di richiesta di proroga anteriormente ad esso.
Per tali motivazioni, con la sentenza sopra citata, è stato annullato il provvedimento decadenziale poiché non tiene conto delle circostanze impeditive di forza maggiore preesistenti.
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