Recentemente il Consiglio di Stato è intervenuto sul pagamento degli oneri di costruzione, in particolare con la sentenza n. 5852/2011 ha accolto il ricorso contro la diffida di un Comune per un intervento edilizio realizzato con Dia, precedentemente respinto dal Tar Campania per impugnazione tardiva.
I giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che in questo tipo di controversie il ricorso può essere presentato anche dopo i 60 giorni dalla conoscenza, da parte dell’interessato, dell’atto con cui l’amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento.
La decisione è stata presa anche dopo aver verificato alcune incongruenze relative all’intervento: la dichiarazione presentata nel 2002 faceva riferimento ad opere di manutenzione straordinaria e non a interventi di ristrutturazione, che necessitano di permesso di costruire.
Inoltre i giudici hanno notato come “la richiesta di pagamento degli oneri di costruzione presupponga la risoluzione da parte del Comune del quesito circa l’esatta qualificazione dell’intervento di cui alla ridetta D.I.A. del 13 febbraio 2002. Ciò in quanto, come detto, tale dichiarazione afferiva a opere asseritamente di “manutenzione straordinaria”, e il Comune risulta avervi prestato acquiescenza, non contestando trattarsi invece di un intervento di ristrutturazione (che avrebbe invece richiesto il permesso di costruire), né intervenendo poi in autotutela a seguito di una possibile “riqualificazione” dell’intervento de quo; a tale “riqualificazione”, invero, sembra essersi proceduto solo nel 2007, nell’atto di determinazione degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione”.
Nelle controversie sui pagamenti dei contributi inerenti a concessioni e permessi edilizi si può presentare ricorso anche dopo sessanta giorni dal momento in cui l’interessato è venuto a conoscenza della richiesta di pagamento da parte dell’Amministrazione.
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