Il professionista tecnico può essere facilmente coinvolto, a titolo di consulente di parte, nell’ambito di una lite avente a oggetto immobili o diritti immobiliari.
Il presente contributo intende analizzare il valore della perizia, redatta dal tecnico incaricato dalla parte, nell’ambito del processo tributario innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Nonostante i numerosi chiarimenti resi dalla giurisprudenza di Cassazione sull’argomento, infatti, la rilevanza della consulenza di parte nel contenzioso con il Fisco resta fonte di numerosi equivoci, che pare opportuno chiarire per meglio inquadrare una tematica di quotidiana applicazione.
La perizia della parte ricorrente: indizio o prova atipica?
Occorre innanzitutto precisare che quello tributario è un processo documentale, che non ammette, come fonti di prova, né il giuramento né la prova testimoniale (art. 7, co. 4, D. Lgs. 546/92).
Come conseguenza di ciò, le “dichiarazioni di terzi” (espressione giurisprudenziale che indica le affermazioni delle persone informate o a conoscenza dei fatti di causa, sostanzialmente dei testimoni) non possono assumere, in tale processo, valore di prova, ma solo di mero indizio liberamente valutabile dal giudice (Corte Cost. n. 18/2000). E questo, ovviamente, a condizione che tali asserzioni vengano introdotte in causa a mezzo di documento scritto: si pensi alle dichiarazioni rese a verbale o in seno ad una memoria.
D’altro canto, il processo tributario ammette anche le cd. “prove atipiche”, ovvero i documenti dalla natura più varia, purchè atti a dimostrare, a favore del contribuente, circostanze idonee a contestare le maggiori pretese.
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Vi è da chiedersi, a questo punto, quale sia il valore della perizia della parte ricorrente in giudizio: se quello probatorio di una prova atipica o quello indiziario di una dichiarazione di un terzo.
Al riguardo, giovino le seguenti considerazioni.
Per regola generale, una perizia in tanto è idonea a fornire argomenti di prova, piuttosto che meri indizi, in quanto sia connotata da una provenienza “terza”. Quindi, se la perizia tecnico/estimativa è redatta da un professionista incaricato e remunerato dal ricorrente, a rigore essa non può qualificarsi di fonte terza o neutrale.
Per questo motivo, gli elementi introdotti in giudizio per mezzo della perizia di parte ricorrente dovrebbero essere valutati, da parte del giudice, come se le attestazioni del perito equivalessero alle dichiarazioni di un terzo: e quindi alla stregua di puri indizi (quando non di rango ancora inferiore, nel caso in cui il giudice intendesse valorizzare la carenza di terzietà in capo al perito).
Dal canto suo, la costante giurisprudenza di Cassazione inquadra la perizia di parte nel processo tributario come una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio (fra le più recenti, Cass. n. 16242/2018). Appare chiaro, da questa lettura, il collegamento con il processo civile, nel quale il parere del consulente tecnico di parte esprime la “voce” della parte in causa, esattamente come le tesi dell’avvocato difensore (art. 87 c.p.c.).
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Nonostante l’inquadramento sin qui delineato, di fatto limitativo del ruolo peritale, nulla impedisce al giudice tributario di individuare elementi di convincimento nel contenuto oggettivo o valutativo della perizia, nell’ambito del “prudente apprezzamento” ex art. 116 c.p.c. degli elementi posti al suo giudizio. In tale caso, tuttavia, il giudice sarà tenuto a spiegare, nella sua sentenza, i puntuali motivi per i quali egli ha ritenuto di fondare il suo convincimento sul contenuto della perizia, a pena di vizio di motivazione della pronunzia. Tale vizio, si noti, riguardando un profilo di stretto diritto, può essere fatto valere anche innanzi alla Corte di Cassazione (Cass. n. 14418/2014).
Se dunque, in conclusione, la perizia di parte non è un documento probatorio, ma soltanto espressione di un’allegazione difensiva, ne deriva che essa potrà essere introdotta in giudizio anche nel corpo di una memoria processuale, da depositarsi fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza di trattazione (art. 32, co. 2, D.Lgs. 546/92).
Le perizie “rinforzate”
I processi tributari vedono spesso il ricorso, da parte dei contribuenti, a perizie tecniche “rinforzate” dal giuramento o dall’asseverazione, nella convinzione che esse diventino così più pregnanti.
Nel ricordare che una perizia è “asseverata” quando è corredata di un’autocertificazione del suo estensore, attestante la veridicità del suo contenuto sotto la propria responsabilità; e che essa è “giurata” quando è integrata da una formula rituale resa al cancelliere o al notaio (di avere “bene e fedelmente” adempiuto all’incarico conferito), vi è da dire quanto segue.
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Il valore probatorio delle perizie “rinforzate” non si discosta, nel giudizio tributario, da quello delle perizie “semplici”: condividendo tutte la natura di mere allegazioni difensive di tipo tecnico, liberamente valutabili.
Indipendentemente poi dal ricorso a formule di rito, più o meno ricercate, è bene ricordare che il professionista tecnico è sempre responsabile della veridicità delle sue relazioni peritali, sia dal punto di vista deontologico che da quello civile. Allo stesso modo, eventuali responsabilità penali possono configurarsi indipendentemente dal fatto che le risultanze peritali siano asseverate o meno (si pensi, ad es., al reato di falso ideologico ex art. 481 cp. in tema di predisposizione di certificati o planimetrie, allegati ad una perizia immobiliare).
L’esigenza di corredare l’elaborato tecnico con formule di asseverazione o giuramento, infatti, può essere imposta dalla legge in casi specifici: ma il rispetto o meno delle prescritte modalità di compilazione non incide sul valore probatorio del documento, una volta depositato in giudizio.
Per questi motivi, è bene aver chiaro che il giudice non è obbligato a maturare il suo convincimento sulla scorta dei contenuti di perizie, soltanto perchè asseverate o giurate (Cass. n. 2063/2010).
In definitiva, le considerazioni sin qui illustrate spingono a demitizzare il valore probatorio dell’allegato tecnico in giudizio, e possono magari condurre a più puntuali riflessioni sulle strategie da seguire nell’azione processuale. In ogni caso, resta fermo che l’elaborazione peritale può essere un approfondimento necessario, in circostanze particolari, e in tali casi è opportuno che il contenuto oggettivo della perizia venga messo in adeguato risalto: allo scopo di offrire, al giudicante, elementi di sicuro valore per il suo convincimento.
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La perizia e la consulenza tecnica d’ufficio e di parte
I giudizi sull’attività costruttiva-edilizia in sede civile, penale e amministrativa e quelli sulla responsabilità professionale del tecnico (progettista, direttore dei lavori, collaudatore, coordinatore per la sicurezza) nei medesimi ambiti, richiedono l’apporto di accertamenti e/o di valutazioni di tipo tecnico. L’ausilio di un esperto, inoltre, è sempre più richiesto in fase stragiudiziale e nell’approntamento delle domande giudiziali, involgendo accertamenti e valutazioni, vieppiù sempre più specialistiche e complesse. Specialità e complessità, dunque, caratterizzano le attività ausiliarie del perito e dei consulenti tecnici, siano essi del magistrato odelle parti, tanto da connotare una vera e propria specializzazione professionale, anche per il fatto che al suddetto professionista non vengono richiesti soltanto i particolari saperi tecnici, ma anche la conoscenza di procedure, metodi e criteri accertativi e/o valutativi riprodotti o desumibili dai codici di procedura e nelle espressionigiurisprudenziali. Il volume approccia il tema della perizia e della consulenza tecnica, d’ufficio e di parte, in modo sistematico e completo nei vari ambiti (civile, penale, amministrativo e contabile), per offrire un contributo sia al tecnico che al giurista. In particolare, il volume unisce alla tradizionale disamina delle attività peritali e consulenziali la proposizione di criteri e metodiche di svolgimento e di redazione delle relazioni tecniche, ovvero di osservazione alle relazioni del perito o del CTU, anche con esemplificazioni. Il lavoro è stato redatto da due avvocati e un tecnico che abitualmente collaborano in ambito professionale oltre che nel Centro Studi Tecnojus, e questo per fondere, da un lato, gli aspetti tecnici e quelli giuridici, dall’altro per dare, all’occorrenza, maggiore evidenza ora agli aspetti tecnici ora a quelli giuridici. La nuova edizione, oltre agli immancabili e necessari aggiornamenti giurisprudenziali in varie parti del libro, arricchisce la pubblicazione con un nuovo e strutturato capitolo dedicato all’esperto del giudice nell’ambito del processo di esecuzione, in considerazione della rilevanza assunta dai procedimenti esecutivi. Romolo Balasso, è architetto libero professionista che ha orientato la propria attività professionale nell’ambito tecnicogiuridico. Consulente, formatore e relatore in diversi incontri su tutto il territorio nazionale, è stato promotore e fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di presidente, e per il quale cura i contenuti e i servizi oltre al sito web. Elisa Berton, avvocato libero professionista del foro di Treviso. Esperta di diritto penale e processuale penale nell’ambito alimentare, ambientale, urbanistico ed edilizio, igiene e sicurezza sul lavoro, responsabilità del professionista tecnico e responsabilità medica. Relatrice e formatrice in diversi eventi oltre che autrice di pubblicazioni in materia. È vicepresidente del centro studi Tecnojus, per il quale collabora nella cura dei contenuti. Pierfrancesco Zen, è avvocato libero professionista del foro di Padova, esperto di diritto amministrativo e civile nell’ambito edilizio-urbanistico, relatore e formatore in diversi eventi oltre che autore di pubblicazioni in materia. È stato fondatore del centro studi Tecnojus, dove ricopre la carica di vice-presidente, e per il quale collabora nella cura dei contenuti.
Romolo Balasso, Pierfrancesco Zen, Elisa Berton | 2019 Maggioli Editore
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