Il Comune, dinanzi ad una struttura metallica “su quattro pali in ferro tubolari delle dimensioni di metri 3,35 per metri 4,20 circa e un’altezza dal suolo di circa metri 2,30, scoperta su tutti i lati e sovrastante tetto, fissata in terra con dei bulloni incastonati nel cemento di recente fattura”, emana un’ordinanza di demolizione perché ritiene il manufatto non liberamente installabile e necessitante di un idoneo titolo edilizio. Il proprietario impugna il provvedimento, evidenziando che il manufatto è una pergotenda rientrante nell’ambito dell’attività edilizia libera, ed il giudice amministrativo riconosce la correttezza di tale valutazione.
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La sentenza in commento conferma un orientamento ormai consolidato, secondo cui la pergotenda è espressione di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, del Testo Unico Edilizia[1], come specificato dal n. 50 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 e, conseguentemente, non richiede un titolo edilizio per la relativa installazione.
Quando una tenda con struttura di supporto è una Pergotenda
Ed infatti, con riferimento alla pergotenda, la giurisprudenza[2] ha chiarito che la tenda munita di una struttura di supporto rientra nell’attività edilizia libera, a condizione che:
- l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
- la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa;
- gli elementi di copertura e di chiusura siano facilmente amovibili e in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione; è, infatti, in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie.
Ad esempio, sono stati ritenuti liberamente installabili, con qualificazione di pergotenda da parte dei giudici:
- un “manufatto di mq. 25.08 con struttura portante in legno, copertura in telo in PVC a rullo impermeabile ad una falda inclinata, altezza minima ml. 2,20, massima ml. 3.00”[3], realizzato in aderenza al fabbricato, sulla terrazza dell’appartamento;
- una copertura leggera retrattile con elementi di sostegno verticali[4];
- “una struttura realizzata con teli facilmente amovibili in materiale plastico, utilizzati sia per la copertura che per le chiusure laterali, sostenuta da elementi leggeri in alluminio anodizzato ancorati al muro e destinata a rendere meglio vivibile lo spazio esterno in cui è collocata”[5];
- una struttura con “telaio in alluminio preverniciato composto da quattro montanti, con guida scorrevole per l’installazione di un telo in pvc bianco elettrificato fissato alla struttura in legno con idonee viti”[6].
E quando invece non è una Pergotenda…
Al contrario, una struttura di rilevanti dimensioni non può essere considerata una mera pergotenda, come nei seguenti casi tratti dalla giurisprudenza:
- “una struttura in metallo delle dimensioni totali di circa 20 mq., a falda unica spiovente, tamponata lateralmente con guide e teli retrattili in plastica” posta sul terrazzo, con copertura “in alluminio anodizzato” e “costituita da pannelli di m. 4,00×0.30 circa”; “alla fine dell’apertura tali pannelli ruotano portandosi dalla posizione piatta (180°) a quella verticale (90°) c.a. Tale struttura è ancorata al solaio del balcone al 1° piano e i due montanti, sono poggianti sul parapetto del muro di confine con la proprietà condominiale. Il movimento di tutti i meccanismi è di tipo elettronico”[7];
- “una struttura di sostegno ad una tenda in PVC con movimento elettrico, stabilmente ancorata al suolo, con 3 pilastrini in scatolare di alluminio sul lato sud e con staffatura al muro sul lato nord di 3 longheroni inclinati, di dimensioni apprezzabili (m 2,75 x 7,45 x h 3,50 ÷ 3,10), utilizzata da un operatore commerciale al fine della perdurante estensione e proiezione funzionale dello spazio commerciale espositivo sul cortile esterno”[8];
- “una struttura costituita da 4 pali in alluminio con intelaiatura orizzontale dello stesso materiale e copertura in materiale plastico, per le sue dimensioni (mt. 10,50 x 5,00 con altezza variabile da mt. 2,80 a m. 3,20) obiettivamente non esigue, […] a servizio stabile e duraturo di un’attività commerciale (la cui superficie viene di fatto estesa)”[9];
- “un manufatto composto da una struttura portante in legno, con “pilastrini e travetti costituente orditura principale e secondaria della copertura”, fissata al suolo “con opportuni basamenti in cls di sostegno alla struttura”, con pavimentazione in “piastrelle di cemento 40 x 40 allettate al suolo su strato di sabbia predisposto”[…]”[10];
- una “struttura in ferro di m. 21,00 x 4,70 x h da m. 2,60 a 3,40 circa, coperta da tenda in pvc trasparente retrattile sui tre lati perimetrali, …(con) all’interno attrezzature, tavoli sedie e vettovaglie per la somministrazione”, a servizio stabile e duraturo di un’attività commerciale[11].
Leggi anche l’articolo Struttura metallica con copertura retrattile, non sempre è una pergotenda
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[1] DPR n. 380/2001.
[2] T.A.R. Liguria, sez. II, sent. 23 giugno 2021, n. 571; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 11 agosto 2020, n. 1008; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 5 ottobre 2018, n. 5737.
In precedenza, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 aprile 2014, n. 1777, secondo cui la pergotenda “è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso”.
[3] T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 13 gennaio 2021, n. 27.
[4] T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 1° ottobre 2020, n. 590.
[5] T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 11 agosto 2020, n. 1008.
[6] T.A.R. Umbria, sent. 28 febbraio 2020, n. 126.
[7] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 25 gennaio 2022, n. 830.
[8] T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, sent. 19 ottobre 2020, n. 1462.
[9] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 10 settembre 2019, n. 10822.
[10] T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sent. 4 luglio 2019, n. 439.
[11] T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 26 marzo 2019, n. 4030.
Immagine: iStock/chokja
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