La tenda munita di una struttura di supporto (cosiddetta pergotenda) rientra nell’attività edilizia libera quando l’opera principale è costituita dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenta un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della stessa.
È quanto ribadito dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 6 settembre 2022, n. 1963. È, infatti, in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie[1].
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La recente pronuncia segnalata è la conferma di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale; ad esempio, il TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. 6 maggio 2020, n. 471, aveva già affermato che “La “pergotenda”, rientrante tra le opere di edilizia libera secondo il D.M. 2 marzo 2018, recante “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, in attuazione dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 222 del 2016, è connotata da una struttura leggera, destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico, nella quale “l’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8190)”.
Ancora, è stato evidenziato che la pergotenda “è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 aprile 2014, n. 1777, richiamata da TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. 4 luglio 2019, n. 439[2]).
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Tra la casistica giurisprudenziale, in applicazione di tali principi, è stata ritenuta una mera pergotenda rientrante nell’attività edilizia libera:
- per “una pergotenda ritraibile, non tamponata e dunque aperta sui lati, la cui la struttura è composta da 6 pali verticali, 3 travi principali orizzontali e 7 travi secondarie”, secondo il TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 18 maggio 2021, n. 5846: nell’occasione è stato evidenziato che “l’elemento principale è rappresentato dalla tenda ritraibile, volta alla migliore fruizione dello spazio esterno, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; la struttura, inoltre, non avendo rilevanza edilizia, non modifica la destinazione d’uso né determina incremento di superficie e volumetria. Non essendo necessario il permesso di costruire, detto manufatto non è soggetto a misura demolitoria in assenza del suddetto titolo edilizio”;
- per un “manufatto di mq. 25.08 con struttura portante in legno, copertura in telo in PVC a rullo impermeabile ad una falda inclinata, altezza minima ml. 2,20, massima ml. 3.00”, realizzato in aderenza al fabbricato, sulla terrazza dell’appartamento, secondo il TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 13 gennaio 2021, n. 27; nell’occasione i giudici hanno affermato che “Si tratta di una struttura lignea che non comporta la realizzazione di un volume urbanistico, la cui tenda ha la mera funzione di garantire una miglior fruizione dello spazio circostante, così da rappresentare semplice opera di arredo esterno (vedi anche Consiglio di Stato n. 1619 del 2016). Né valgono a sconfessare tale conclusione le consistenti dimensioni della tenda, la copertura da telo in P.V.C. a rullo e la non precarietà della struttura perché ancorata stabilmente al suolo ed alla parete del fabbricato”;
- per “la posa di tende di plastica che scorrono in delle piccole guide di metallo apposte sul muro e finalizzate a offrire riparo agli avventori di un’attività commerciale” (TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 5 gennaio 2020, n. 48);
- per “un vano ombreggiante costituito da una copertura leggera retrattile con elementi di sostegno verticali)”, secondo il TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, sent. 1° ottobre 2020, n. 590, secondo cui “Si tratta di un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno dell’unità alla quale accede e, quindi, è riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Testo Unico Edilizia – DPR n. 380/2001 (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 12 marzo 2020, n. 1783)”;
- una struttura con “telaio in alluminio preverniciato composto da quattro montanti, con guida scorrevole per l’installazione di un telo in pvc bianco elettrificato fissato alla struttura in legno con idonee viti” (TAR Umbria, sent. 28 febbraio 2020, n. 126).
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[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 aprile 2016, n. 1619; sent. 14 ottobre 2019, n. 6979; sent. 12 marzo 2020, n. 1783; sez. II, sent. 28 gennaio 2021, n. 840.
[2] Secondo i giudici reggini, “Di conseguenza, non può qualificarsi come pergotenda un manufatto composto da una struttura portante in legno, con “pilastrini e travetti costituente orditura principale e secondaria della copertura”, fissata al suolo “con opportuni basamenti in cls di sostegno alla struttura”, con pavimentazione in “piastrelle di cemento 40 x 40 allettate al suolo su strato di sabbia predisposto”, tali da escludere che la struttura possa qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda ed altresì tali da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio”.
Immagine: iStock/Marina Denisenko
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