In qualche caso è possibile sanare, in qualche caso, invece, le agevolazioni vanno restituite. Con gli interessi.
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Facciamo il punto su queste problematiche alla luce delle indicazioni raccolte dall’Agenzia delle entrate nella circolare 17 che riepiloga le regole per i Bonus sulla casa.
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Abusi edilizi sanabili e non
Per prima cosa vale la pena di ricordare che la normativa, ossia il D.P.R. 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia (TUE) all’art. 49 comma prevede che gli interventi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali.
In merito alle opere difformi, precisa l’Agenzia, si possono distinguere due situazioni in relazione all’eventuale decadenza dal beneficio, una sanabile, l’altra no:
- realizzazione di opere rientranti in una categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, ma conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi;
- realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi.
Il primo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché sia richiesta la sanatoria, da esibire in caso di controlli, con la relativa attestazione dei pagamenti richiesti. La realizzazione di opere difformi, invece comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili.
Tra i documenti da conservare ed esibire a richiesta, infatti, sono comprese le abilitazioni amministrative necessarie, ovvero, in caso di edilizia libera, l’autocertificazione in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se non necessitano di alcun titolo abilitativo.
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Mancato rispetto delle regole su cantieri e pagamenti
Al di là dei casi di veri e propri abusi edilizi, poi, le detrazioni non sono riconosciute e l’importo viene recuperato dagli uffici quando:
- non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria (cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, cantieri di durata superiore ai 200 giorni/uomo);
- il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico o è stato utilizzato un bonifico senza le indicazioni obbligatorie (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto beneficiario);
- non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
- viene accertata la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, o degli obblighi contributivi.
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Le soluzioni possibili
Per quel che riguarda questi casi l’Agenzia ricorda che il mancato invio della comunicazione alla ASL non può essere sanato in alcun modo ai fini della detrazione.
Il mancato utilizzo del bonifico parlante, invece, può essere sanato a fronte dell’acquisizione di una dichiarazione della ditta che attesti di aver correttamente contabilizzato le somme in questione.
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DURC, CCNL e SOA
In riferimento all’importo dei lavori, inoltre, l’Agenzia ricorda che per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro, oltre all’acquisizione del DURC di congruità, la detrazione spetta solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che l’impresa applica ai dipendenti i contratti collettivi del settore.
La mancanza del DURC comporta la revoca della detrazione.
La mancata indicazione del contratto del CCNL nelle fatture è invece sanabile a fronte di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa che attesti il contratto applicato.
Ricordiamo infine che ai fini delle detrazioni a partire dal 1° gennaio di quest’anno per i cantieri con lavori di importo superiore ai 516.000 euro è richiesta l’attestazione SOA da parte delle imprese.
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Ecobonus e Sismabonus
Sono sanabili anche altre situazioni relative alla mancanza di documentazione che altrimenti farebbe perdere il diritto alla detrazione. Si tratta di:
- mancato invio della comunicazioni di fine lavori all’ENEA ai fini dell’Ecobonus;
- mancata presentazione dell’attestato di rischio in caso di Sismabonus.
Per quel che riguarda l’Ecobonus si applica l’istituto della remissione in bonis che consente di presentare la dichiarazione in ritardo a fronte del pagamento della sanzione di 250 euro, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza. La comunicazione va inviata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso.
La remissione in bonis è applicabile, con le stesse regole e restrizioni, anche per l’asseverazione di efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico ai fini della spettanza del Sismabonus, tenendo presente che la prima dichiarazione utile entro il cui termine di presentazione va effettuata la comunicazione è quella nella quale dev’essere utilizzata la prima quota di detrazione. Se si sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito, la remissione deve avvenire prima di comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate.
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