La scelta del titolo abilitativo edilizio viene effettuata in base alla tipologia di intervento da realizzare, tra quelli definiti dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente.
Si riscontra spesso, però, un’ingente confusione anche nell’individuazione della tipologia di intervento da applicare poiché, definizioni legislative, circolari applicative e giurisprudenza di merito, non sempre contemplano il caso di intervento.
Infatti, diversi contenziosi si innescano proprio sul diverbio tra l’interpretazione progettuale operata dal richiedente e quella applicata da chi è chiamato al controllo e alla vigilanza del territorio.
In un caso analogo, la sostituzione con strutture in ferro, ondulati in lamiera e soletta in cemento e tetto a terrazza della preesistente copertura avente strutture in ferro ed eternit e tetto ad arco di un capannone in muratura, nonché alla chiusura con blocchetti vibro compressi di quattro finestre è stata è stata definita dal richiedente come intervento di restauro o risanamento conservativo.
Il Tribunale amministravo per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 8667 del 19 ottobre 2012 ha rilevato che, diversamente da quanto sostenuto la ricorrente, l’intervento edilizio contestato non può essere definito come restauro o risanamento conservativo, si tratta di ristrutturazione edilizia pesante, poiché è stata modificata la tipologia del tetto, non solo per materiale, ma anche e soprattutto perché esso è divenuto a terrazza, mentre quello preesistente era ad arco, ed essendo state chiuse quattro finestre, con modifica dei prospetti.
Di conseguenza, per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione edilizia c.d. pesante non è sufficiente la denuncia di inizio attività, ma occorre il previo rilascio del permesso di costruire o, in alternativa, la Super DIA.
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