Pavimenti, infissi e serramenti non sempre ammessi al Bonus Ristrutturazioni

Stop al Bonus Ristrutturazioni per pavimenti, infissi e serramenti? Ecco cosa dice una recente sentenza della Cassazione

Lisa De Simone 19/06/24
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In vigore dal gennaio 1998 la detrazione per ristrutturazione, o Bonus Casa, sembra non trovare mai pace. È di questi giorni la notizia la sentenza della Corte di cassazione che avrebbe dato l’altolà al bonus per la sostituzione degli infissi dal momento che si tratterebbe di un semplice intervento di manutenzione ordinaria, quindi agevolabile solo se effettuato sulle parti comuni di un edificio.

Ma è davvero questo quello che ha detto la Cassazione oppure no? Andiamo a vedere le carte.

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Bonus in casa solo per la manutenzione straordinaria

Il Bonus Casa, come previsto dal 1998, è riconosciuto gli interventi di manutenzione straordinaria nei singoli immobili, villette o appartamenti, mentre è possibile avere la detrazione anche in caso di manutenzione ordinaria quando si tratta di interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, anche nel caso di villette bifamiliari.

Ma cosa distingue la manutenzione ordinaria da quella straordinaria? Le definizioni risalgono alla circolare 57/1998 dell’allora Ministero delle finanze.

Nel testo si legge che la manutenzione ordinaria “comprende le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti”.

La manutenzione straordinaria, invece, si caratterizza per la presenza di innovazioni rispetto alla situazione precedente che non comportino però alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso. Nella lista degli interventi agevolabili a titolo di esempio, come ribadito dalle Entrate in tutti i documenti di prassi citando proprio la circolare 57/1998, sono ricompresi quelli di sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso.

Il caso sottoposto alla Corte

Il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza n. 11791/2024 del 2 maggio scorso, riguarda un contenzioso con le Entrate relativo appunto alla qualificazione di alcuni interventi come manutenzione ordinaria o straordinaria e al trattamento fiscale applicabile alle spese per gli interventi in questione. Il contribuente, in questo caso una società, sosteneva di aver diritto alla detrazione delle spese nello stesso anno d’imposta avendo effettuato esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Il Fisco invece aveva effettuato un accertamento sostenendo che gli interventi rientrassero nella manutenzione straordinaria e quindi non detraibile lo stesso anno ma ammortizzabile in cinque anni, dal momento che il contribuente, come detto, è una società.

La Cassazione ha dato torto al Fisco in quanto il contribuente, come risulta dalle carte, aveva effettuato solo “posa di pavimento, scavo, posa di vetri e serramenti“, interventi che, secondo la Cassazione erano stati “erroneamente qualificati come opere di manutenzione straordinaria”, rientrando invece nella manutenzione ordinaria. In sostanza, secondo la Suprema Corte, posto che manutenzione ordinaria e straordinaria si distinguono per la presenza di innovazioni, in questo caso dalla documentazione presentata non risulta esserci stata nessuna innovazioni di materiali e finiture per quel che riguarda gli infissi.

Pavimenti, infissi e serramenti

Anche nel caso dei pavimenti non c’è nessuna novità dato che già con la circolare 57/1998 è stato chiarito che la semplice “posa in opera” di pavimenti non è ammessa alla detrazione mancando appunto la caratteristica dell’innovazione.

Quindi la sentenza della Cassazione non contiene alcun elemento di novità, né tantomeno sconfessa la possibilità di avere il Bonus al 50% da parte dei contribuenti privati per gli interventi di manutenzione straordinaria relativamente agli infissi, ossia per gli interventi che prevedano innovazioni di materiali e finiture rispetto, appunto, all’infisso che viene sostituito. A patto che, ovviamente, sia possibile documentare la presenza di caratteri innovativi nell’intervento e che questo risulti dalla fattura di spesa.

Certificazione invece del tutto mancante nel caso in questione, non essendo stata citata nella documentazione sottoposta alla Cassazione per l’esame del contenzioso.

Lisa De Simone

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