Il passaggio dell’IVA dal 21% alla nuova aliquota ordinaria del 22% ha obbligato l’Agenzia delle Entrate ha diffondere una prima nota contenente istruzioni operative.
Come già chiarito in passato, si legge nella nota delle Entrate, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.
In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’IVA a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:
– per la liquidazione mensile da ottobre a novembre, il termine del versamento acconto IVA è il 27 dicembre;
– per la liquidazione mensile di dicembre, il termine del versamento acconto IVA è il 16 marzo (termine liquidazione annuale)
– per la liquidazione periodica trimestrale, il termine del versamento è il 16 marzo (termine liquidazione annuale)
Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.
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