Pannelli solari, la risposta al quesito
In questi giorni una domanda rimbalza tra coloro interessati al settore dei pannelli solari ed è la seguente: nel caso di installazione di questi pannelli, la detrazione spetta in relazione alle spese professionali? La risposta ci viene fornita dalla Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, avente per oggetto “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzione dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del vizio di conformità”.
Tra le spese ammesse alla detrazione, relative agli interventi riguardanti i pannelli solari finalizzati alla produzione di acqua calda, risultano comprese quelle “relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio”, oltre a quelle effettuate in riferimento alle opere edilizie, giudicate funzionali per giungere alla realizzazione dell’intervento medesimo. La detrazione spetta, inoltre, anche per le spese relative all’acquisto e all’installazione di tutte le apparecchiature termiche, elettriche, meccaniche ed elettroniche e relative alle opere murarie ed idrauliche che si sono rese indispensabili per l’attivazione di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche se integrativi ad impianti di riscaldamento.
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Per quanto riguarda l’asseverazione dell’intervento relativo all’installazione dei pannelli solari è necessario che i pannelli risultino conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 e viene anche richiesto un termine minimo di garanzia che è stabilito pari a 5 anni per i pannelli e i bollitori e a 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Inoltre, per poter beneficiare della detrazione fiscale è necessario che l’installazione dei pannelli solari sia stata eseguita su edifici già esistenti. Va precisato, infine, che per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008 non è più necessario presentare l’attestato di certificazione energetica.
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