Quando si affrontano spese per interventi edilizi che possono beneficiare di detrazioni fiscali, è essenziale seguire attentamente tutte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il pagamento deve essere eseguito tramite bonifico bancario o postale appositamente dedicato alle detrazioni, quello che permette l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte della banca o di Poste Italiane (anche detto bonifico parlante).
Ma cosa succede se il pagamento delle spese per un intervento agevolabile è stato invece effettuato con un bonifico ordinario? Il bonus edilizio a cui si poteva aver diritto è perso per sempre? Questo il recente quesito di un contribuente alla posta di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, che aveva commesso questo errore in seguito all’acquisto di climatizzatori a pompa di calore.
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Il sole in casa: risparmia soldi con il fotovoltaico domestico
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Bonifico ordinario per Bonus Edilizi: è un grande no
Il mancato utilizzo del bonifico dedicato alle detrazioni fiscali– o bonifico parlante – sostituito invece da un bonifico ordinario, comporta che la ritenuta d’acconto non venga applicata e che la spesa non venga automaticamente considerata nella dichiarazione precompilata.
Questa situazione può creare problemi a chi, in buona fede (anche perché per il contribuente, di fatto, non cambia nulla), ha effettuato il pagamento senza usare il corretto strumento e si trova poi escluso dalle agevolazioni a cui avrebbe avuto diritto. Ma non tutto è perduto, vediamo due soluzioni al problema.
Soluzione 1: Ripetere il pagamento
In caso ci si accorga in modo tempestivo di aver utilizzato il bonifico ordinario al posto di quello parlante, la prima soluzione sarebbe quella farsi restituire il denaro dal fornitore e ripetere il pagamento utilizzando la tipologia corretta di bonifico con applicazione della ritenuta d’acconto.
Ma se ci si accorge del problema dopo molto tempo, ad esempio a ridosso della dichiarazione dei redditi (che viene compilata e inviata l’anno successivo al sostenimento delle spese), o se non si vuole ricorrere a questa soluzione? Cosa fare per non perdere la detrazione?
Soluzione 2: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Qualora non sia possibile ripetere il pagamento, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 43/2016, ha assicurato che il contribuente può comunque beneficiare della detrazione se è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa esecutrice degli interventi in oggetto.
In questo documento, l’impresa deve attestare che i corrispettivi ricevuti sono stati contabilizzati correttamente per la determinazione del reddito d’impresa.
In questo caso è fondamentale presentare la dichiarazione sostitutiva al CAF o al professionista abilitato al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi, e conservare questa documentazione, che dovrà necessariamente essere esibita in caso di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate.
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