La regione Emilia Romagna ha introdotto una modulistica per poter ottenere la certificazione di conformità e agibilità degli immobili attraverso la quale il tecnico è obbligato ad attestare/certificare l’idoneità statica, indipendentemente dalla data di edificazione e del tipo di intervento edificatorio da attuare.
Tale provvedimento è stato oggetto di ricorso da parte delle Professioni Tecniche (Ingegneri e Architetti) dell’Emilia Romagna che hanno chiesto al TAR l’annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale ER n. 922 del 28.06.2017; nonché dell’articolo 2 bis e dell’articolo 23 della L.R. n. 15/2013 introdotti dalla L.R. n. 12/2017, oltre al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati e la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno patito da quantificarsi in separato giudizio.
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Per i tecnici, come si legge nella sentenza, la criticità maggiore sarebbe rappresentata dall’obbligo di collazionare alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCEA) un Certificato di Idoneità Statica (CIS).
Il ricorso presentato dalle Professioni Tecniche è stato bocciato dal Tribunale Regionale: vediamo di seguito quali sono state le motivazioni pronunciate e perché gli Ordini professionali hanno richiesto l’annullamento.
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Il ricorso delle Professioni Tecniche e i motivi di impugnazione
Nella sentenza del TAR n. 00549/2022, pubblicata il 13 luglio 2022, si legge che “i ricorrenti si dolgono che con la deliberazione in oggetto sia stata approvata una modulistica che impone al tecnico incaricato, al fine di ottenere la certificazione di conformità e agibilità degli immobili, la attestazione/certificazione di idoneità statica per qualsivoglia tipologia di immobile a prescindere dalla data di edificazione e dal tipo di intervento edificatorio intrapreso”.
Le Professioni Tecniche fanno presente che vi sono una pluralità di ipotesi in cui il controllo delle condizioni statiche dell’immobile non è richiesto dalla disciplina di settore e che, dunque, da un lato, la modulistica travalicherebbe il dato normativo (primo motivo di impugnazione), e dall’altro lato, essa sarebbe stata approvata da un organo incompetente, spettando al più al Consiglio regionale e non alla Giunta disporre un allineamento della modulistica regionale a quella statale (secondo motivo di impugnazione).
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Cosa ne pensa il TAR
In riferimento al primo motivo di impugnazione, che è quello del travalicamento del dato normativo, il Tribunale precisa che la modifica normativa, oltre a risolvere la specifica criticità rappresentata dal Certificato di Idoneità Statica (CIS) da allegare alla Segnalazione Certificata di Agibilità (SCEA), rende generale l’obbligo di verifica delle condizioni statiche dell’immobile.
Si legge poi nella sentenza che in tal modo, la disciplina regionale ha ampliato – rispetto alla disciplina statale – le ipotesi in cui è obbligatorio il controllo di staticità dei fabbricati. Tuttavia, non per questo è da ritenersi che il legislatore regionale abbia esorbitato dai propri limiti, andando a esercitare la potestà normativa in campi di pertinenza del legislatore statale. Va, infatti, considerato che la verifica delle condizioni statiche di un edificio soddisfa esigenze di sicurezza degli immobili e della collettività.
Il TAR poi precisa che la disciplina regionale può elevare lo standard introducendo controlli di staticità aggiuntivi, a maggior tutela dell’interesse alla pubblica incolumità e che solo nel caso in cui la Regione avesse abbassato il livello di tutela si porrebbe un dubbio di costituzionalità della disciplina regionale.
Per le motivazioni sopra, pertanto viene ritenuto dal Tribunale infondato il primo motivo di impugnazione.
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In riferimento poi al secondo motivo di impugnazione, circa l’allineamento della modulistica regionale a quella statale, per il TAR contrariamente a quanto sostenuto dagli Ordini professionali, non ci troviamo di fronte ad un atto normativo, nemmeno di livello regolamentare: la modulistica uniforme approvata dalla Giunta regionale non innova infatti l’ordinamento giuridico tratta, invece, di un atto generale e che, quindi, è stato legittimamente assunto dall’organo esecutivo della Regione.
In conclusione, per il TAR la domanda di annullamento non può essere accolta così come non può essere accolta la domanda di risarcimento, pertanto il ricorso è stato respinto.
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