Nuovo reverse charge in edilizia, quando è obbligatorio? Vale per il forfetario?

Sveliamo tutti i dubbi sull’obbligo di «inversione contabile» per le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento nei confronti di soggetti p.iva, se relative a edifici

Il reverse charge («inversione contabile») è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che sposta il carico tributario IVA dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo: l’onere si sposta pertanto dal cedente al cessionario nel caso di cessione di beni, e dal prestatore al committente nel caso di prestazioni di servizi, come nel caso di nostra competenza in materia edilizia.

Dato che molti professionisti si sono trovati in difficoltà nel passaggio dal vecchio al nuovo regime di reverse charge, vediamo in dettaglio cosa è cambiato e le principali regole.

Nuovo reverse charge, come funziona?

Con l’avvento della lettera a-ter dell’articolo 17, sesto comma, il “vecchio reverse charge” di cui alla lettera a, tipico, come abbiamo detto, dei subappalti in edilizia, continua ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, che vengono attratte dal “nuovo reverse charge”, avente carattere di prevalenza tra di due.

Per effetto dell’introduzione della disposizione di cui alla lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, l’obbligo di inversione contabile viene ora esteso alle seguenti prestazioni svolte nei confronti di titolari di partita IVA, se relative ad edifici:
servizi di pulizia;
demolizione;
– installazione di impianti;
completamento.

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Dal punto di vista delle ditte con le quali i professionisti tecnici possono trovarsi a collaborare, escludendo i servizi di pulizia, va ricordato che gli interventi sopra descritti se svolte su edifici e nei confronti di titolari di partita IVA (sia che questi siano proprietari dell’edificio sia che a loro volta siano subappaltatori) sono sempre soggette al nuovo reverse charge indipendentemente dalla circostanza che:
– si tratti di prestatori che operano nel settore edile di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO;
– tali attività siano state comunicate da parte del prestatore d’opera (ovvero presenti nella sua visura camerale);
– ci si trovi in regime di subappalto.

Cosa è escluso dal reverse charge?

Devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

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C’è differenza tra fabbricati abitativi e strumentali?

Non vi è distinzione tra fabbricati abitativi e fabbricati strumentali, né alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio).

Sono compresi nell’ambito applicativo della norma anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.

Non sono compresi nell’applicazione della nuova reverse change nemmeno le prestazioni di demolizione, installazione impianti e completamento effettuate su: terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).

Come considerare il lavoro “non specializzato”? E i lavori di completamento?

Ogni qual volta gli l’attività edilizia eseguita sia dubbia e possa essere collocata sia nel codice attività 43.39.01 (Attività non specializzate di lavori edili – muratori), sia nel codice attività 43.39.09 (Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.), entrambe soggette al nuovo reverse charge, sia nel codice attività 41.20.00 (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali), non soggetta al nuovo reverse charge, può tornare utile porre attenzione alla tipologia di intervento edilizio eseguito così come descritto nel titolo urbanistico presentato.

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Quando si parla di “interventi di manutenzione ordinaria”, e di “interventi di manutenzione straordinaria”, di cui alle lettere a) e b) dell’art.3, comma 1, Testo Unico Edilizia, stante la portata prudenziale dell’applicazione del reverse charge, ricorrendone tutti i restanti requisiti, è corretto applicare il reverse charge; diversamente quando si parla di “interventi di restauro e di risanamento conservativo” e di “interventi di ristrutturazione edilizia” di cui alle lettere c) e d), come specificato dalla sopra citata circolare, è corretto applicare l’IVA.

Il reverse charge si applica al forfetario?

Non si applica il reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”).

Qualora, invece, tali soggetti acquistino servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.

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