Nuovo Codice Appalti, il testo è in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia?

Ecco il testo definitivo del nuovo Codice Appalti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri 19 aprile (decreto legislativo 50/2016). Cosa cambia? Due le novità più importanti: il testo ripristina la soglia di un milione di euro e si passa a un aggravamento per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro con ricorso alla procedura ristretta per la soglia 150.000 –  500.000 euro. Di seguito la ecco la prima analisi delle differenze.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Clicca qui per scaricare il testo del nuovo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

(se ti è più comodo, ecco il link alla Gazzetta: Codice Appalti in Gazzetta)

 

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Nuovo Codice Appalti in Gazzetta: cosa cambia?

In generale possiamo commentare che ritorna il detto di gattopardesca memoria: “Tutto cambia affinchè nulla cambi”.

 

Appalti di lavori

Sotto i 40 mila euro si può usufruire dell’affidamento diretto.
Nelle gare per l’affidamento di lavori di importo compreso tra 40 mila e 150 mila euro dovranno essere consultati almeno cinque operatori.
Tra i 150 mila euro e un milione di euro si usa la procedure ristretta, previa consultazione di almeno dieci operatori.
Sopra il milione di euro si utilizzeranno le procedure ordinarie.

 

Sconti sulla cauzione

Del 30%. Negli appalti di lavori è previsto uno sconto sulla cauzione del 30% per gli operatori in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) e del 20% per le imprese dotate di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Le imprese con un buon rating di legalità ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di una certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori o di una certificazione OHSAS 18001 avranno diritto allo sconto in tutte le tipologie di appalti.
Del 15%: se l’impresa sviluppa un inventario dei gas a effetto serra prodotti durante la sua attività.
Del 20%. Negli appalti di servizi e forniture il marchio Ecolabel darà diritto a uno sconto del 20%.

 

Subappalto

Il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori. Il vincitore di una gara potrà ricorrere al subappalto solo previsto nel bando.
Avvalimento

I requisiti richiesti dal bando potranno essere dimostrati avvalendosi di un soggetto ausiliario. La Stazione Appaltante può permettere che l’offerente esegua direttamente alcune lavorazioni essenziali.
Concessioni

Nelle concessioni di importo superiore a 150 mila euro, l’80% dei lavori dovrà essere affidato con gara o eseguito in gestione diretta e il 20% potrà andare alle società in house. L’Anac vigilerà sulle soglie.

Se i trasgressiori non riequilibreranno la situazione nell’anno successivo e se verrà accertato lo sforamento del limite per due anni consecutivi, l’impresa titolare della concessione pagherà una multa del 10% dell’importo complessivo.
Il nuovo Codice vieta la proroga delle concessioni autostradali. Quelle scadute al 18 aprile 2016 dovranno andare in gara entro sei mesi.

 

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Concorsi di progettazione

Ad andare in gara sarà il progetto esecutivo, per evitare imprevisti, ritardi e aumenti nei costi di realizzazione. Per interventi complessi particolarmente rilevanti dal punto di vista architettonico o paesaggistico ci dovrà sempre essere un concorso di progettazione. Dopo la presentazione delle proposte verranno scelti al massimo dieci soggetti, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Tre (minimo) dei progettisti scelti dovranno essere iscritti agli Albi professionali da meno di cinque anni. A loro verrà corrisposto un rimborso spese pari al 50% delle spese previste per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese sarà del 25%.

 

Servizi di ingegneria e architettura

Quelli di importo compreso tra 40 mila e 100 mila euro potranno essere affidati con procedura negoziata, invitando almeno cinque operatori. Sopra i 100 mila euro si ricorrerà alla procedura aperta o ristretta. Sarà quindi abbassato da 209mila euro a 100mila euro il tetto che fa scattare l’obbligo di fare un bando pubblico.

 

Niente BIM obbligatorio

Da sei mesi a partire dal 19 aprile 2016 dall’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, cioè dal 19 ottobre 2016, le Stazioni Appaltanti potranno chiedere l’uso del Building information modeling (BIM) per le nuove opere e i servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni governative, 209.000 euro per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni).

Poi, si valuterà una tempistica graduale per l’uso obbligatorio del BIM in base alle opere e ai servizi da affidare e all’importo. Ultima bozza del Codice Appalti contro Delrio: il BIM non è obbligatorio

 

Decreto Parametri

Il Ministro della Giustizia, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve approvare le tabelle dei corrispettivi, da utilizzare a discrezione delle stazioni appaltanti. Non c’è stato quindi l’inserimento dell’obbligo di riferimento al DM Parametri per determinare i compensi dei progettisti a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

 

Incentivo 2% alla progettazione

Le Amministrazioni pubbliche destineranno il 2% degli importi a base di gara a:
– attività di programmazione delle spese,
– controllo delle procedure di gara,
– direzione dei lavori
– collaudi svolti dai dipendenti pubblici.

80% della somma andrà al responsabile del procedimento e ai suoi collaboratori, non ai dipendenti con qualifica dirigenziale.
I premi non potranno essere superiori al 50% dello stipendio annuo lordo.
Il 20% sarà destinato all’acquisto di beni, strumenti tecnologici, strumenti BIM e al miglioramento delle banche dati. La progettazione delle opere sarà affidata a progettisti esterni per garantire maggiore qualità delle opere pubbliche.

 

Offerta economicamente più vantaggiosa

Cambiano i criteri di aggiudicazione delle gare d’appalto. Il massimo ribasso si potrà usare solo per le gare di lavori di importo fino a un milione di euro. Sopra questa cifra si usa il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà obbligatoria nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 40 mila euro.

Cauzione a corredo dell’offerta – Per i servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e per i compiti di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento (RUP) non bisogna versare la cauzione del 2% del prezzo base indicato nel bando.

 

Entrano subito in vigore:

– aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa,
– divieto di appalto integrato,
– il limite del 30% al subappalto
– no all’incentivo 2% ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione.
Per il dettaglio di tutti provvedimenti che entrano subito in vigore leggi Nuovo Codice Appalti, 9 provvedimenti in vigore da subito

Per evitare vuoti è prevista una fase transitoria: il vecchio Regolamento attuativo resterà in vigore e verrà abrogato man mano che l’Anac farà uscire le linee guida.

Per altre norme, come la qualificazione di imprese e Stazioni Appaltanti e il dèbat public bisognerà attendere i decreti attuativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Leggi Nuovo Codice Appalti, 5 provvedimenti in vigore a breve

 

Il commento dell’avvocato Alessandro Massari

Si sono susseguite freneticamente diverse riformulazioni delle procedure sotto-soglia, passando dall’eccesso di semplificazione del testo del 3 marzo scorso, stigmatizzato dal Consiglio di Stato nel predetto parere, all’eccesso opposto di un inutile aggravamento per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro (con il ricorso addirittura alla procedura ristretta per la soglia 150.000 –  500.000 euro).

Il testo che pubblichiamo ripristina la soglia di un milione di euro, sotto la quale è previsto il ricorso alla procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, in continuità con l’art. 122, comma 7 del Dlgs. 163/2006 (senza peraltro la sub-soglia di 500.000 euro).

Sono stati corretti anche gli errori del regime transitorio di cui all’art. 216.

Sempre per le procedure sotto-soglia, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, in attesa dell’emanazione delle linee guida ANAC di cui all’art. 36, comma 7, è fatto salvo il ricorso agli elenchi aperti già utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il nuovo Codice Appalti. In alternativa,  è prevista la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul profilo di committente della stazione appaltante per almeno quindici giorni.

 

Articolo di Alessandro Massari tratto da www.appaltiecontratti.it

 

CONVEGNO di approfondimento
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Bologna, 19 maggio 2016 ISCRIVITI

Redazione Tecnica

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