Il 19 Giugno 2018 è stata pubblicata all’interno della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 156/75 la direttiva UE 30 Maggio 2018/844 che interviene modificando direttive relative alla prestazione energetica ed efficienza energetica.
In particolare, la legge europea, interviene modificando le seguenti direttive:
– direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia
– direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Nuova direttiva 2018/844: obiettivo
L’obiettivo della nuova direttiva è proseguire “lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato”, tenendo conto che al parco immobiliare, è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell’Unione. La direttiva europea deve essere recepita dagli stati membri entro il 20 Marzo 2020. Entro tale data, gli Stati dovranno quindi provvedere ad adeguare leggi, regolamenti e procedure amministrative.
Cosa cambia con la nuova direttiva?
Innanzitutto è importante sottolineare come la nuova direttiva nasca dall’esigenza di favorire il raggiungimento di nuovi obiettivi di efficientamento e prestazione energetica, ovvero:
– ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030
– favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.
Per raggiungere gli obiettivi vengono quindi introdotte alcune novità, tra le più importanti:
– obbligo di migliorare la prestazione energetica di edifici nuovi e esistenti;
– viene richiesto di prevedere strategie nazionali di ristrutturazione degli immobili e indicatori d’intelligenza;
– viene previsto il sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
La decarbonizzazione
Con l’aggiornamento della direttiva UE, viene imposto agli stati membri di individuare ed elaborare strategie nazionali a lungo termine per favorire l’efficientamento di edifici residenziali e non, pubblici e privati, al fine di ridurre le emissioni dell’UE (rispetto ai livelli del 1990) dell’80-95%. Le strategie, che seguiranno una tabella di marcia stabilita da ogni stato membro, con step intermedi per il 2030 e il 2040, porteranno, attraverso un programma di ristrutturazione, il parco immobiliare ad essere fortemente decarbonizzato entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, gli stati dovranno sostenere e favorire trasformazioni efficaci (inteso come rapporto costi/benefici) degli edifici in edifici a energia quasi zero (NZEB).
La Commissione stima inoltre che per essere efficaci gli interventi posti in essere dagli stati membri, dovrebbero prevedere un tasso medio di ristrutturazione pari al 3% annuo. Considerando inoltre che ogni punto percentuale di miglioramento del risparmio energetico permette di ridurre le importazioni di gas del 2,6%, questo tipo di intervento permetterebbe di velocizzare l’indipendenza energetica dell’Unione.
Nuovo indicatore di intelligenza: cos’è?
La nuova direttiva UE introduce un “indicatore di predisposizione degli edifici all’intelligenza”. L’obiettivo dell’indicatore è quello di “sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell’automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l’edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità migliorate”.
Tale indicatore misura la capacità degli edifici di adattare il consumo energetico alla reali esigenze degli abitanti, migliorando la propria operatività e interazione con la rete. Attraverso l’indicatore dovrebbe essere possibile, oltre che analizzare le caratteristiche di maggior risparmio energetico, anche tener conto di dispositivi intelligenti e connessi. Questo strumento, necessita comunque di essere sviluppato dalla commissione europea e la sua redazione è prevista entro la fine del 2019.
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Altre previsioni: mobilità elettrica
Oltre agli interventi relativi agli edifici, la direttiva tratta anche temi legati alla mobilità sostenibile, prevedendo misure atte a favorire la mobilità elettrica. In particolare vengono previste forme di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche sia in edifici di nuova costruzione che in quelli soggetti a ristrutturazioni importanti. In particolare:
1) Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto, gli Stati membri assicurano nei seguenti casi l’installazione, in ogni posto auto, di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici, per consentire l’installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici:
– il parcheggio è situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio;
– il parcheggio è adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.
2) Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, gli Stati membri provvedono all’installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:
– il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio;
– il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.
La legge specifica che l’obbligo dei punti di ricarica potrà non essere applicato dagli stati membri nei seguenti casi:
– le licenze edilizie (o domande equivalenti) siano state presentate prima del 10 Marzo 2021
– le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati o gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;
– il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 % del costo totale della ristrutturazione importante dell’edificio;
– un edificio pubblico sia già disciplinato da requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di recepimento della direttiva 2014/94/UE.
Foto: Banksy
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