Con l’ordinanza n. 20718, la Corte di Cassazione ha sottolineato che ogni modifica nella volumetria di un fabbricato precedente viene qualificata come una nuova costruzione se l’incremento della sagoma d’ingombro va ad incidere sugli spazi tra gli edifici esistenti. La controversia è nata dalla richiesta di due fratelli volta ad ottenere, oltre al risarcimento dei danni, l’eliminazione dei balconi piazzati da un loro vicino ad una distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine con la loro proprietà. La domanda è stata accolta ed in seguito contestata in appello dal vicino.
Nuova costruzione, lo sviluppo della controversia
I giudici avevano deciso, in parziale accoglimento delle domande proposte, di disporre l’eliminazione dei balconi con l’arretramento degli stessi fino a dieci metri dallo stabile dei due fratelli e l’uomo ha voluto presentare ricorso contro la condanna ricevuta. Tra le sue ragioni, il ricorrente ha indicato il difetto assoluto di motivazione, considerata comunque infondata, dal momento in cui i giudici di appello hanno ritenuto che i rilievi riguardanti la violazione delle distanze fossero stati superati dall’accoglimento dell’appello incidentale degli attori. Inoltre, il vizio di omessa pronuncia rimane escluso quando la sentenza assume una decisione che implica il rigetto della domanda o dell’eccezione formulata dalla parte.
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La Corte d’appello non solo ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ma ha anche puntualizzato il fatto che l’uomo non avesse fornito in modo adeguato elementi in grado di smentire la qualificazione dell’opera come nuova costruzione.
L’altro motivo di ricorso consisteva nella contestazione dell’applicazione, considerata erronea, da parte dei giudici della normativa locale. Secondo l’uomo non si sarebbe dovuto parlare di nuova costruzione, ma di una ricostruzione con adeguamento sismico funzionale, realizzata tramite un procedimento complesso attraverso quattro concessioni.
La Corte di Cassazione ha quindi ricordato che con “nuova costruzione” non va intesa solo la realizzazione di un nuovo fabbricato, ma “anche qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che ne comporti l’aumento della sagoma d’ingombro, in tal guisa direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno d’una maggior volumetria e/o dall’utilizzabilità della stessa a fini abitativi”.
Per il medesimo motivo era stata considerata nuova costruzione la sopraelevazione secondo la sentenza della Cassazione civile n. 10909 del 2011 e il rifacimento del tetto (da cui derivava un incremento delle superfici esterne e dei volumi interni) secondo la sentenza della Cassazione civile n. 12582 del 1995.
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Nuova costruzione, ricorso rigettato da Cassazione
Trattando questo caso, la Corte d’appello, ci aveva visto bene sulla natura dell’intervento edilizio realizzato dal vicino dei due fratelli. I balconi rappresentano la realizzazione di un’opera nuova, seguita alla demolizione di un fabbricato decrepito e come tale deve infatti rispettare per legge determinate distanze tra le costruzioni. Questo, considerando l’aumento delle volumetrie, delle superfici e la triplice sospensione dei lavori, dovuta alle difformità realizzate a differenza di quanto stabilito dai titoli abilitativi. La Cassazione ha infine ritenuto i motivi non fondati e ha rigettato il ricorso presentato dall’uomo.
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