Le NTC 2018 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio (le trovi a questo link) ed entrano in vigore oggi 22 marzo. Nel corso del mese abbiamo approfondito molti punti importanti delle Norme Tecniche per le Costruzioni, oggi parliamo di interventi sulle costruzioni esistenti. L’inizio del capitolo 8 delle NTC (Nuove norme tecniche delle costruzioni) mostra i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione degli interventi sugli edifici esistenti in presenza di azioni sismiche.
NTC 2018 e interventi sull’esistente
Criteri generali
Le NTC 2018 formulano già diversamente la frase iniziale del capitolo 8 delle vecchie NTC. “Le disposizioni di carattere generale contenute negli altri capitoli della presente norma costituiscono, ove applicabili, riferimento anche per le costruzioni esistenti, ad esclusione di quanto indicato al capitolo 7 in merito a limitazioni di altezza, regole generali, prescrizioni sulla geometria e sui particolari costruttivi e fatto salvo quanto specificato nel seguito”.
Valutazione della sicurezza
Anche in questo caso le NTC 2018 vanno a formulare diversamente l’introduzione. “La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare l’entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla presente normativa. L’incremento del livello di sicurezza si persegue, essenzialmente, operando sulla concezione strutturale globale con interventi, anche locali”.
Vengono poi riportati da subito gli obiettivi e funzioni di una valutazione di sicurezza, cosa che le NTC 2008 riportavano solo nei paragrafi successivi. “La valutazione della sicurezza, argomentata con apposita relazione, deve permettere di stabilire se:
– l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
– l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso);
– sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi”.
Poi, come nelle NTC 2008, vengono esplicitate le condizioni per le quali sia obbligatorio procedere con una valutazione di sicurezza, aggiungendone una ulteriore. “La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:
– riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione;
– danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
– provati gravi errori di progetto o di costruzione;
– cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;
– esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;
– ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al §8.4;
– opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione”.
Quest’ultima condizione, al di là della sua correttezza concettuale, dovrà essere ben inquadrata (e “gestita”…) all’interno dell’intricato panorama normativo italiano, tenendo conto da una parte delle normative sovraordinate e dall’altra del variegato patrimonio edilizio esistente. “Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura. Nella valutazione della sicurezza, da effettuarsi ogni qual volta si eseguano interventi strutturali di miglioramento o adeguamento di cui al §8.4, il progettista dovrà esplicitare in un’apposita relazione, esprimendoli in termini di rapporto fra capacità e domanda, i livelli di sicurezza precedenti all’intervento e quelli raggiunti con esso.
Qualora sia necessario effettuare la valutazione della sicurezza della costruzione, la verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale o se si verifica una delle seguenti condizioni:
– nella costruzione siano presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura si sono prodotti nel passato;
– siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto: di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;
– siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto”.
Questo articolo è tratto da
Norme tecniche per le costruzioni 2018
A 10 anni di distanza dall’uscita del primo decreto sulle NTC, il nuovo testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni,firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 17 gennaio 2018 e pubblicato in G.U. il 20 febbraio 2018, ha introdotto numerose modifiche riguardanti in particolare, i materiali e i prodotti per uso strutturale e l’accettazione degli stessi, la responsabilità del Progettista o del Direttore dei Lavori e la messa sicurezza del patrimonio edilizio esistente.Completamente rivisto e aggiornato in ogni sua parte, il Manuale riporta il testo integrale della norma e fornisce un puntuale ed approfondito commento della nuova disciplina, con continui confronti tra le NTC 2008 e le NTC 2018. Grande attenzione è stata data al tema dei materiali, con il recepimento delle disposizioni dell’UE sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione e alla definizione più dettagliata dei tipi d’intervento (rinforzo locale, miglioramento, adeguamento) da effettuare sugli edifici esistenti, in presenza di azioni sismiche. Arricchito in ogni capitolo da tabelle e formule, il testo si configura come uno strumento indispensabile per comprendere cosa è cambiato, in che misura e cosa è rimasto invariato rispetto alla precedente normativa.Andrea Barocci, libero professionista, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale (ingegneriadellestrutture.it) che come componente di Organi Tecnici, Comitati e Associazioni. Autore, docente, blogger.
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