Nel Capitolo 10 delle NTC 2018 il testo delle NTC 2008 è stato riarticolato in più paragrafi e sono state introdotte limitate modifiche e integrazioni redazionali che, pur senza alterare in modo sostanziale i contenuti del testo precedente, possono contribuire a migliorare la qualità degli elaborati del progetto strutturale da redigere, e in particolare della Relazione di calcolo, nel caso di utilizzo di programmi automatici.
In particolare, è stata inserita una dettagliata elencazione degli elementi che la Relazione di calcolo deve riportare, anche al fine di rendere più agevole l’esame del progetto sia da parte degli organi di controllo che del collaudatore. Inoltre, atteso che frequentemente la Relazione di calcolo è costituita quasi esclusivamente dal tabulato emesso dal programma di calcolo, è stata inserita la disposizione per cui è opportuno che “i tabulati generalmente forniti daiprogrammi automatici, cui la Relazione di calcolo deve fare riferimento, non facciano parte integrante della Relazione stessa, ma ne costituiscano un allegato”.
Per quanto concerne la Validazione indipendente del calcolo strutturale, tale dizione è stata modificata in Valutazione indipendente del calcolo strutturale per non ingenerare confusione ed equivoci rispetto alla procedura di Validazione dei progetti di cui al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.
NTC 2018: analisi svolte con i codici di calcolo
Relazione di calcolo
Le NTC 2018 hanno molto ampliato questo capitolo, anche inserendo parti prima contenute nella Circolare 617; i concetti chiave rimangono ad ogni modo gli stessi: il professionista è comunque responsabile di analisi, verifiche e risultati di calcolo e il software resta nulla più che un ausilio. Quest’ultimo aspetto è in particolare evidenziato nella frase: “è opportuno che i tabulati generalmente forniti dai programmi automatici, cui la Relazione di calcolo deve fare riferimento, non facciano parte integrante della Relazione stessa, ma ne costituiscano un allegato”.
Si ritiene comunque utile riportare integralmente il capitolo in questione. “Il progettista dovrà avere cura che nella Relazione di calcolo la presentazione dei risultati stessi sia tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. In particolare nella Relazione di calcolo si devono fornire le seguenti indicazioni:
Tipo di analisi svolta
Occorre preliminarmente:
– dichiarare il tipo di analisi strutturale condotta (di tipo statico o dinamico, lineare o non lineare) e le sue motivazioni;
– indicare il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale e le metodologie seguite per la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni.
– indicare chiaramente le combinazioni di carico adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti. In ogni caso va motivato l’impiego delle combinazioni o dei percorsi di carico adottati, in specie con riguardo alla effettiva esaustività delle configurazioni studiate per la struttura in esame.
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Origine e Caratteristiche dei Codici di Calcolo
Occorre indicare con precisione l’origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo, autore, produttore, versione, estremi della licenza d’uso o di altra forma di autorizzazione all’uso.
Modalità di presentazione dei risultati
La quantità di informazioni che usualmente accompagna l’utilizzo di procedure di calcolo automatico richiede un’attenzione particolare alle modalità di presentazione dei risultati, in modo che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace, il comportamento della struttura per quel particolare tipo di analisi sviluppata. In particolare, è necessario che la Relazione di calcolo riporti almeno le seguenti indicazioni:
– descrizione dell’opera e della tipologia strutturale;
– inquadramento normativo dell’intervento;
– definizione dei parametri di progetto;
– descrizione dei materiali adottati e loro caratteristiche meccaniche;
– criteri di progettazione e modellazione;
– combinazione delle azioni;
– codice di calcolo impiegato;
– rispetto delle verifiche per gli stati limite considerati.
L’esito di ogni elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e schemi grafici contenenti, almeno per le parti più sollecitate della struttura, le configurazioni deformate, la rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione o delle componenti degli sforzi, i diagrammi di inviluppo associati alle combinazioni dei carichi considerate, gli schemi grafici con la rappresentazione dei carichi applicati e delle corrispondenti reazioni vincolari.
Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi ed agli schemi grafici, vanno chiaramente evidenziati le convenzioni sui segni, i valori numerici e le unità di misura di questi nei punti o nelle sezioni significative ai fini della valutazione del comportamento complessivo della struttura, i valori numerici necessari ai fini delle verifiche di misura della sicurezza.
È opportuno che i tabulati generalmente forniti dai programmi automatici, cui la Relazione di calcolo deve fare riferimento, non facciano parte integrante della Relazione stessa, ma ne costituiscano un allegato.
Informazioni generali sull’elaborazione
A valle dell’esposizione dei risultati vanno riportate anche informazioni generalizi guardanti l’esame ed i controlli svolti sui risultati ed una valutazione complessiva dell’elaborazione dal punto di vista del corretto comportamento del modello. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati.
Spetta al progettista il compito di sottoporre i risultati delle elaborazioni a controlli che ne comprovino l’attendibilità. Tale valutazione consisterà nel confronto con i risultati di semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti con riferimento a schemi o soluzioni noti e adottati, ad esempio, in fase di primo proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi determinati, valuterà la consistenza delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni. Nella relazione devono essere elencati e sinteticamente illustrati i controlli svolti, quali verifiche di equilibrio tra reazioni vincolari e carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle analisi e quelli di valutazioni semplificate, etc…”.
Questo articolo è tratto da
Norme tecniche per le costruzioni 2018
A 10 anni di distanza dall’uscita del primo decreto sulle NTC, il nuovo testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni,firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 17 gennaio 2018 e pubblicato in G.U. il 20 febbraio 2018, ha introdotto numerose modifiche riguardanti in particolare, i materiali e i prodotti per uso strutturale e l’accettazione degli stessi, la responsabilità del Progettista o del Direttore dei Lavori e la messa sicurezza del patrimonio edilizio esistente.Completamente rivisto e aggiornato in ogni sua parte, il Manuale riporta il testo integrale della norma e fornisce un puntuale ed approfondito commento della nuova disciplina, con continui confronti tra le NTC 2008 e le NTC 2018. Grande attenzione è stata data al tema dei materiali, con il recepimento delle disposizioni dell’UE sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione e alla definizione più dettagliata dei tipi d’intervento (rinforzo locale, miglioramento, adeguamento) da effettuare sugli edifici esistenti, in presenza di azioni sismiche. Arricchito in ogni capitolo da tabelle e formule, il testo si configura come uno strumento indispensabile per comprendere cosa è cambiato, in che misura e cosa è rimasto invariato rispetto alla precedente normativa.Andrea Barocci, libero professionista, si occupa di strutture e rischio sismico sia in ambito professionale (ingegneriadellestrutture.it) che come componente di Organi Tecnici, Comitati e Associazioni. Autore, docente, blogger.
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– oggetto delle nuove NTC
– sicurezza e prestazioni attese
– azioni sulle costruzioni
– costruzioni civili e industriali
– ponti e progettazione geotecnica
– progettazione per azioni sismiche
– costruzioni esistenti
– collaudo statico
– redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
– materiali e prodotti ad uso strutturale
– riferimenti tecnici
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