Edilizia e urbanistica 2026: le novità principali tra Semplificazioni e Bilancio

Dalla riduzione dei termini per l’autotutela al silenzio-assenso sugli immobili vincolati, fino alle nuove regole sulla rigenerazione urbana: cosa cambia per tecnici e operatori.

Andrea Ferruti 22/01/26
Scarica PDF Stampa

I fuochi di artificio che, tradizionalmente, contraddistinguono la fine e il principio di ciascun anno hanno, metaforicamente, riguardato anche l’edilizia e l’urbanistica. Si è consapevoli che l’inizio di questo articolo può sembrare irrituale ma i lettori che frequentano questo sito hanno già capito di che cosa possa trattarsi.

Il riferimento è alla legge n. 182/2025 (comunemente definita come “Disegno di legge Semplificazioni”) e alla legge n. 199/2025 (meglio nota come “Legge di Bilancio 2026”). Ma quali sono gli articoli d’interesse e quali possono essere le ricadute applicative per gli operatori del settore?

>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Indice

Suggeriamo:

VOLUME

Le Verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili

La III edizione di questo volume rappresenta un riferimento essenziale per tutti i professionisti del settore immobiliare, tecnico e legale, offrendo un quadro completo e aggiornato sulla verifica di conformità degli immobili. Grazie all’integrazione delle recentissime Linee Guida ministeriali e ai criteri di interpretazione del Decreto Salva Casa, l’opera fornisce strumenti operativi chiari e approfonditi per affrontare con rigore la regolarizzazione edilizia, urbanistica e catastale, essenziale per la due diligence immobiliare. L’opera è quindi uno strumento indispensabile per avvocati, notai, tecnici e agenti immobiliari che desiderano orientarsi con sicurezza nel complesso panorama della conformità edilizia. Attraverso un linguaggio tecnico ma accessibile, l’Autore analizza con competenza normativa e giurisprudenza, fornendo un supporto concreto agli operatori del settore nella valutazione della trasferibilità dei beni, nell’accertamento della legittimità delle preesistenze e nella gestione delle irregolarità edilizie sanabili. Andrea FerrutiAvvocato del Foro di Roma, opera da più di 30 anni prestando la propria consulenza a soggetti pubblici e privati, in stretto raccordo con le professionalità tecniche coinvolte. In tali ambiti, l’Autore ha maturato una particolare conoscenza del diritto amministrativo e immobiliare in vista dello sviluppo e riqualificazione di patrimoni, oltre che della relativa normativa tecnica e di sicurezza sul lavoro. È autore di pubblicazioni per Maggioli Editore e docente in corsi di formazione.

 

Andrea Ferruti | Maggioli Editore 2025

Riduzione dei termini per l’autotutela

Andiamo con ordine: l’art. 1 della legge n. 182/2025 interviene sull’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 riducendo da 12 a 6 mesi il termine entro cui può essere annullato d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo.

L’esigenza avvertita dal legislatore è di ridurre “ad un termine più ragionevole l’esaurimento del potere di autotutela della pubblica amministrazione a salvaguardia del legittimo affidamento ingenerato nei privati destinatari del provvedimento”. Rimane, comunque, possibile annullare i provvedimenti dopo il termine di 6 mesiconseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l’adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato”.

Gli effetti per la CILA e la SCIA sono intuibili. Decorsi 6 mesi dal consolidamento delle due pratiche, quindi, l’annullamento sarà possibile solo quando ci siano gli altri presupposti sopra indicati.

Silenzio-assenso per immobili vincolati

L’art. 40, co. 1, lett. b) della legge n. 182/2025 interviene sull’art. 20, co. 8 del D.P.R. 380/2001 riconoscendo, normativamente, l’applicazione del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire anche per interventi su immobili vincolati nel caso in cui l’istanza sia già corredata dalle relative autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, in corso di validità, rilasciati relativamente al medesimo intervento, sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire, da parte dell’autorità preposta alla cura di tali interessi.

Ad avviso di chi scrive, comunque, non si tratta di una norma di interpretazione autentica (mancando tale qualificazione nella legge) né, tantomeno, di una disposizione innovativa, bensì del mero riconoscimento di principi già riconosciuti dalla giurisprudenza.

S’intende far riferimento a due sentenze espressamente menzionate nella relazione al disegno di legge semplificazioni: si tratta della sentenza del Tar Toscana, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 72 (da me seguita vittoriosamente assieme ad una collega di studio) e del Consiglio di Stato, sez. IV, 21 novembre 2023, n. 9969 (che ha visto protagonista la medesima collega assieme ad altro prestigioso amministrativista). Queste due sentenze, infatti, avevano già precisato l’irragionevolezza di quanto sostenuto da talune amministrazioni che, in presenza di un’autorizzazione paesaggistica allegata all’istanza di permesso di costruire, contestavano l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sul P.d.C. o negavano il rilascio dell’attestazione circa il decorso dei termini previsti dallo stesso art. 20, co. 8, Testo Unico Edilizia.

Rigenerazione/riqualificazione urbana

Infine, l’art. 1, comma 23, della legge n. 199/2025 interviene sull’art. 5, comma 10 del D.L. n. 70/2011 (cd. “Decreto Sviluppo”), consentendo gli interventi di rigenerazione urbana o di riqualificazione urbana previsti nel comma 9 (e con i limiti ivi previsti) non solo per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ma “anche” per quelli il cui titolo in sanatoria sia stato “conseguito” ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326 (ossia sulle tre leggi sul condono edilizio).

La particella aggiuntiva “anche”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, dovrebbe quindi includere non solo i titoli ottenuti in base al condono edilizio propriamente detto ma anche (appunto) i titoli rilasciati o conseguiti in base alle modifiche del Salva Casa e, in primis, all’accertamento di conformità semplificato ex art. 36-bis, D.P.R. 380/2001, come pure agli interventi legittimati tramite SCIA ordinaria ex art. 22, D.P.R. 380/2001 o Super-Scia ex art. 23, D.P.R. 380/2001.

Precisazioni

Seppure si debba attendere un qualche conforto da parte della giurisprudenza amministrativa, ad oggi ovviamente non ancora intervenuta (le modifiche sono entrate in vigore lo scorso 31 dicembre), si tratta di un’interpretazione sistematica che, tra l’altro, appare coerente rispetto alle (nuove) previsioni dell’art. 9-bis, Testo Unico Edilizia.

Come noto, infatti, tale disposizione include, tra i titoli che legittimano le preesistenze, quelli “rilasciati o formati” – ovvero conseguiti, per usare il linguaggio della Legge di Bilancio 2026, n.d.r. – “in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34 ter, 36, 36 bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni”.

Se così non fosse, infatti, si verificherebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ad interventi legittimati con le procedure ordinarie previste dal Testo Unico Edilizia, limitando gli interventi di rigenerazione/riqualificazione urbana solo per quelli ottenuti tramite condono, ossia tramite una procedura straordinaria di stretta interpretazione.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Consigliamo anche:

CORSO DI FORMAZIONE

Le verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili e Due Diligence Immobiliare (V Edizione)

Aspetti tecnici, giuridici, amministrativi e documentali

19 Mar 2026 – 26 Mar 2026  3 appuntamenti, ore 14.00 – 18.00

242.78 €

Iscriviti alla newsletter Edilizia e urbanistica 2026: le novità principali tra Semplificazioni e Bilancio aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


CORSO DI FORMAZIONE

Le verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili e Due Diligence Immobiliare (V Edizione)

Aspetti tecnici, giuridici, amministrativi e documentali

19 Mar 2026 – 26 Mar 2026  3 appuntamenti, ore 14.00 – 18.00

242.78 €

CORSO DI FORMAZIONE

Le verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili e Due Diligence Immobiliare (V Edizione)

Aspetti tecnici, giuridici, amministrativi e documentali

19 Mar 2026 – 26 Mar 2026  3 appuntamenti, ore 14.00 – 18.00

242.78 €

Andrea Ferruti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento