Come previsto dalle diverse leggi regionali, l’attività di bed and breakfast si avvia, di norma, tramite presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la nuova procedura che sostituisce la DIA (Denuncia di inizio attività).
Quale vantaggio? Beh, con la presentazione della SCIA l’apertura della struttura ricettiva è immediata.
Ma vediamo passo per passo l’intera procedura per poter fare di casa propria un albergo!
Normativa per aprire un b&b, ecco come si fa
Come dicevamo, va presentata la SCIA, che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’avvio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
Dettaglio non irrilevante: normalmente il titolare del bed and breakfast deve avere la residenza (o il domicilio durante il periodo di apertura del bed and breakfast) nella struttura. In via eccezionale alcune Regioni concedono di abitare a fianco, ma con obbligo di reperibilità.
La segnalazione certificata di inizio attività è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti nonché, ove espressamente previsto, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità relative alla sussistenza di specifici requisiti.
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Più nel dettaglio, quindi, la Scia si compone di varie parti:
– dichiarazione del soggetto che avvia il bed and breakfast in merito alle proprie generalità e al tipo di attività che intende esercitare;
– dichiarazioni sostitutive di certificazioni (nascita, residenza);
– dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà con le quali si attestano stati, qualità personali e fatti (titolo di studio, pregressa esperienza nel settore, possesso di specifici titoli abilitativi);
– attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati ed elaborati tecnici al fine di consentire all’amministrazione di procedere ad eventuali verifiche laddove necessarie.
Chi deve presentare la SCIA?
Secondo questa procedura è l’imprenditore che, conoscendo le normative di riferimento e ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenta la Scia e avvia la propria attività.
Naturalmente ogni attività ha il proprio modello di Scia quindi occorre fare riferimento al modello specifico per bed and breakfast o, più genericamente, a quello relativo alle strutture ricettive extralberghiere.
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Dove presentare la SCIA?
Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo Sportello Unico, di regola telematico, al quale presentarla. È comunque valido su tutto il tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla soluzione organizzativa scelta dal Comune, il sito www.impresainungiorno.gov.it
Dopo l‘accesso al sito sarà sufficiente selezionare la Regione, la Provincia o il Comune interessato per ottenere le necessarie informazioni o inoltrare eventuali istanze.
Come va consegnata?
In base al nuovo articolo 18-bis della legge 241/1990, introdotto dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 126/2016, è fatto obbligo alle amministrazioni di rilasciare una ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’istanza, comunicazione o segnalazione, anche in via telematica. Il rilascio deve essere immediato e la ricevuta deve attestare l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione o della comunicazione, nonché indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.
La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento ma non è condizione di efficacia delle istanze, segnalazioni o comunicazioni che producono comunque i loro effetti anche qualora la ricevuta non venga rilasciata.
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Sarà poi compito dell’amministrazione competente accertare la carenza dei requisiti e dei presupposti e ordinare, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.
Esiste però la possibilità di regolarizzazione, che prevede la conformazione dell’attività intrapresa alla normativa vigente. Il termine per provvedere alla regolarizzazione dell’attività non può essere inferiore a 30 giorni. Decorso tale termine, l’attività si intende vietata.
Quando serve la p.iva?
Nella maggior parte dei casi non è richiesta, ma può essere necessaria laddove l’attività sia avviata in forma imprenditoriale, e va fatta con una specifica procedura chiamata “ComUnica”. Stesso discorso per l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio.
Nel caso si voglia procedere per questa strada (la forma imprenditoriale), con la comunicazione unica è possibile eseguire contemporaneamente, per il tramite del registro delle imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi:
– chiedere l’apertura della p.iva;
– chiedere l’iscrizione al registro delle imprese;
– presentare denunce REA;
– aprire una posizione assicurativa presso l’Inail;
– chiedere l’iscrizione all’Inps dei titolari, dei soci o dei dipendenti.
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