Terremoto Centro Italia: no autorizzazione paesaggistica per ricostruzione edifici danneggiati

Gli interventi però devono essere conformi all’edificio preesistente e non prevedere incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie

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Per gli edifici danneggiati dal sisma (anni 2016-2017) e siti nelle zone terremotate del Centro Italia non è necessaria l’autorizzazione paesaggistica della Sovrintendenza.

Il chiarimento è riportato nella Circolare emanata dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – il 7 marzo 2022.

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La circolare in questione, che si rivolge alle Soprintendenze dell’area Centro Italia (Ancona e Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno e Fermo e Macerata, L’Aquila e Teramo, Area metropolitana di Roma e Provincia di Rieti, Umbria), ha per oggetto: Ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica. Chiarimenti sull’autorizzazione paesaggistica.

Vediamo nel dettaglio quali indicazioni contiene e nello specifico quali sono gli interventi per i quali non è richiesto l’atto.

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Gli interventi esenti dall’autorizzazione paesaggistica

Come definito all’art. 146 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto per il rilascio del permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, questo vuol dire che per poter ottenere un titolo abilitativo edilizio è necessario il rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica.

Tale atto a detta del MIC non sarà più necessario per la ricostruzione degli edifici danneggiati dai terremoti che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016-2017, anche in caso di integrale demolizione e ricostruzione.

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Si legge infatti nel documento che non necessitano di autorizzazione paesaggistica:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all’edificio preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni “necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio e per l’adeguamento agli standard igienico sanitari”.

b) le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione di cui al comma 2 dell’art.12 del 189/2016 (DL recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016).

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La conferma dell’Ufficio Giuridico della Presidenza del Consiglio

Il parere emesso dal MIC è in linea con quanto affermato dall’Ufficio giuridico della Presidenza del Consiglio – struttura commissariale, in un documento firmato da Pierluigi Mantini e dal Consigliere Paolo Carpentieri il 22 febbraio 2022 con oggetto: Parere in merito alla circolare della Direzione Generale, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura del 15/10/2021, n. 44, avente a oggetto “Definizione di ristrutturazione edilizia su immobili soggetti a tutela paesaggistica”, anche con riferimento alla Circolare n. 38/2021.

Nel documento viene sottolineata l’evidente diversità tra un intervento di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, che si inserisce in un tessuto urbano e architettonico consolidato, uniforme e omogeneo, anche attraverso la modalità dell’edilizia “sostitutiva”, rispetto alla differente condizione di chi è obbligato a ristrutturare un edificio danneggiato per cause sismiche in una scena urbana gravemente alterata dagli eventi calamitosi.

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In riferimento alla normativa speciale applicabile nei Comuni del sisma 2016, viene poi precisato che:

  • gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi all’edificio preesistente, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni “necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio ai sensi dell’art. 14, commi 6 e 7 del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e per l’adeguamento agli standard igienico sanitari”, non richiedono il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non determinando un’alterazione dello stato preesistente, nel rispetto delle prerogative dell’autorità preposta al vincolo circa la conforme e regolare attuazione degli interventi;
  • le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma 2016 non sono soggette a “speciali autorizzazioni”, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, del decreto-legge 189/2016.

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Redazione Tecnica

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