Maxi-sanzione lavoro nero: a quanto ammonta dopo le ultime novità normative?

Le nuove normative sulla maxi-sanzione per lavoro nero stabiliscono importi variabili da 1.950 a 46.800 euro per lavoratore irregolare, con aumenti del 20% in casi specifici e possibili misure di sospensione aziendale

Paolo Ballanti 04/04/25

In attuazione del principio costituzionalmente garantito dell’iniziativa economica privata, l’azienda ha la libertà di scegliere il soggetto con cui stipulare un contratto di lavoro subordinato in ragione delle proprie valutazioni economico – produttive e organizzative.

Fanno eccezione una serie di ipotesi in cui la libertà del datore di lavoro incontra i limiti imposti dalla normativa, in nome della promozione dell’inserimento – reinserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti altrimenti a rischio di incontrare difficoltà nel trovare un’occupazione. Un esempio è la disciplina del collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità.

Una volta scelta la persona da assumere il datore di lavoro ha tuttavia una serie di incombenze amministrative. Tra queste figura l’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione, da rendere a mezzo modello telematico “Unificato-Lav” o, abbreviato, “UniLav. L’omesso invio della comunicazione espone il datore di lavoro al rischio di incorrere nella maxi-sanzione per lavoro sommerso.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti

Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti. MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.

 

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Indice

La maxi-sanzione per lavoro sommerso: quando scatta?

Il datore di lavoro che occupa lavoratori dipendenti senza averne preventivamente comunicato l’assunzione a mezzo invio del modello “UniLav” incorre nella cosiddetta maxi-sanzione per lavoro sommerso (a norma dell’articolo 3, commi 3-5, Decreto – legge 22 febbraio 2002, numero 12).

L’ammontare della sanzione (da cui l’appellativo “maxi”) è di importo non trascurabile, legato ai giorni di effettivo impiego della persona.

L’irrogazione della misura esclude tutte le altre sanzioni amministrative che possono accompagnarsi all’impiego di lavoratori “in nero” come:

  • mancate comunicazioni obbligatorie;
  • omessa o infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL);

eccezion fatta per le altre sanzioni eventualmente previste dalla normativa, come quella per mancato versamento della retribuzione con strumenti tracciabili.

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Chi adotta la maxi-sanzione?

L’irrogazione della sanzione è di competenza degli organi di vigilanza (ispettori) incaricati di effettuare accertamenti in materia fiscale, contributiva e sulla gestione dei rapporti di lavoro.

L’autorità deputata a ricevere il rapporto è l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) competente.  

A quanto ammonta la maxi-sanzione?

La maxi-sanzione per lavoro nero si concretizza in una misura di carattere amministrativo-pecuniario:

  • da 1.950,00 a 11.700,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego effettivo fino a 30 giorni;
  • da 3.900,00 a 23.400,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego effettivo da 31 a 60 giorni;
  • da 7.800,00 a 46.800,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego effettivo del dipendente oltre 60 giorni.

Le sanzioni descritte, se trattasi di:

  • impiego di lavoratori stranieri;
  • minori in età non lavorativa;
  • beneficiari del Reddito di Cittadinanza;

sono aumentate del 20%.

La maggiorazione opera anche in caso di impiego di un lavoratore beneficiario:

  • del Reddito di Cittadinanza che, pur non essendone il diritto richiedente, appartiene al nucleo familiare destinatario del sussidio;
  • del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL);
  • dell’Assegno di Inclusione (ADI).

La procedura di diffida

Eccezion fatta per le ipotesi di impiego di lavoratori stranieri, di minori o beneficiari del Reddito di Cittadinanza opera una procedura di diffida. Quest’ultima prevede, con riguardo ai lavoratori in nero ancora in forza e fatta salva l’ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo di lavoro successivo:

  • la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in alternativa, un part-time con riduzione dell’orario non superiore al 50% di quello a tempo pieno) ovvero di un contratto full-time a termine di durata non inferiore a 3 mesi;
  • il mantenimento in servizio dei dipendenti oggetto di regolarizzazione per almeno 3 mesi, al netto del periodo svolto in nero.

Il datore di lavoro che, prima della redazione del verbale, dimostra i seguenti adempimenti:

  • regolarizzazione del periodo di lavoro irregolare;
  • stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie poc’anzi descritte;
  • mantenimento in servizio del dipendente per almeno 3 mesi (90 giorni), con annesso versamento di premi assicurativi INAIL e contributi INPS;

è ammesso al pagamento della sanzione amministrativa nella misura minima, da pagare entro 120 giorni dalla notifica del verbale.

Sospensione dell’attività

Ferma restando l’applicazione delle altre sanzioni contemplate dalla normativa, l’impiego di personale irregolare espone l’azienda ad un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dall’utilizzo di lavoratori in nero. La sospensione è disposta nel momento in cui il numero dei lavoratori irregolari è pari o superiore al 10% del totale dei dipendenti presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.

A seguito della sospensione e per l’intero periodo di operatività della stessa, all’impresa è fatto divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.

A tal proposito il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture, per gli ambiti di rispettiva competenza.

A differenza della sospensione dell’attività imprenditoriale (circoscritta alla sola unità produttiva rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con riguardo all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere) l’interdizione a contrarre con la PA riguarda l’impresa nel suo complesso

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Danilo G. M. De Filippo | Maggioli Editore 2024

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