Nei lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, nella gestione dei cantieri pubblici e nella fornitura di arredi urbani saranno premiate le offerte tecniche con prodotti riciclati: l’utilizzo di materiali riciclati nelle Gare di progettazione riceveranno un premio sul punteggio tecnico.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 24 maggio 2016 del Ministero dell’Ambiente che attua il Collegato Ambiente e integra i criteri ambientali minimi per la progettazione degli interventi edilizi previsti dal DM 24 dicembre 2015. Si tratta di un buon passo avanti per gli appalti verdi.
I tecnici che prevedono l’utilizzo di materiali riciclati avranno più possibilità di aggiudicarsi i servizi di progettazione.
Sono accorgimenti che consentono all’Amministrazione che bandisce una gara d’appalto di abbattere i consumi di energia e risorse naturali. Più precisamente, il decreto fissa il punteggio aggiuntivo legato all’utilizzo dei materiali riciclati circoscrivendo il potere di valutazione discrezionale delle Stazioni appaltanti che, in base al Codice Appalti (non quello nuovo ma quello precedente) possono premiare le offerte attente all’impatto ambientale. Saranno premiati con un 5% del punteggio tecnico i progetti che prevedono l’utilizzo di materiali o manufatti fatti con materiali riciclati, derivanti dal recupero degli scarti e dal disassemblaggio di prodotti complessi.
Il progettista dovrà:
– indicare se il materiale riciclato sarà usato per il raggiungimento di standard acustici differenziati in base alla destinazione d’uso degli edifici
– allegare una dichiarazione del produttore da cui risulti la provenienza del materiale e l’eventuale possesso della marcatura CE.
In particolare, il decreto assegna un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico alle offerte di articoli in plastica o miscele di gomma-plastica, plastica-legno e gomma, come panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi e altri articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato, in una percentuale tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene. L’offerta tecnica deve essere corredata sulla provenienza del materiale di recupero e dall’eventuale attestazione di possesso della marcatura CE.
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È stato il Collegato Ambiente la prima norma a prevedere incentivi per l’uso di materiali post consumo.
Nell’articolo 95 del Codice degli Appalti le Stazioni Appaltanti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono indicare nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare nella valutazione delle offerte. Tra questi criteri spicca il minore impatto sulla salute e sull’ambiente.
Inoltre, il DM 24 dicembre 2015 nella valutazione dei progetti ha riconosciuto un peso fondamentale all’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde, il mantenimento della permeabilità dei suoli, la prestazione energetica degli edifici e le procedure nella gestione del cantiere.
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