Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 e in vigore dallo scorso 1° gennaio la Manovra 2025 (approvata con Legge 30 dicembre 2024 numero 207) contiene una serie di novità fiscali, finalizzate soprattutto a confermare in maniera strutturale le disposizioni in vigore per il solo periodo d’imposta 2024, figlie del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 216 “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.
Nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2025 presentato al Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2024 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, al fine di “proseguire nell’attuazione della riforma fiscale, si rendono strutturali l’accorpamento delle aliquote IRPEF su tre scaglioni”.
A tutto questo si aggiunge altresì la conferma, a tempo indeterminato, della detrazione minima di 1.955,00 euro per quanti totalizzano redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, nonché il riordino delle detrazioni fiscali riconosciute a coloro che possiedono redditi superiori a 75 mila euro.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Indice
Confermate le tre aliquote IRPEF
L’articolo 1, comma 2 della Legge numero 207/2024 nel modificare il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 11, comma 1) conferma in via strutturale il calcolo dell’IRPEF lorda secondo tre diverse percentuali, ciascuna di esse applicata ad un determinata porzione (scaglione) di reddito, nello specifico:
- 23% sulla porzione di reddito fino a 28 mila euro;
- 35% sulla porzione di reddito oltre 28 mila e fino a 50 mila euro;
- 43% sulla porzione di reddito oltre 50 mila euro.
Si parla di “conferma” dal momento che la Manovra 2025 introduce a tempo indeterminato, dallo scorso 1° gennaio, le aliquote IRPEF previste per il solo periodo d’imposta 2024 dal Decreto legislativo numero 216/2023, articolo 1, comma 1.
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Confermata la detrazione minima a 1.955,00 euro
L’articolo 13, comma 1, del TUIR riconosce una detrazione fiscale (il cui obiettivo è diminuire l’IRPEF lorda ottenuta applicando le aliquote percentuali, diverse per scaglioni, sopra descritte) a beneficio di quanti:
- sono titolari di redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati;
- possiedono un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro.
La detrazione spetta in misura forfettaria, come previsto dal citato articolo 13, secondo un importo diverso in ragione del reddito complessivo del contribuente.
La Manovra 2025, grazie all’articolo 1, comma 2, modificando direttamente il TUIR conferma a tempo indeterminato la detrazione minima di 1.955,00 euro (prevista per il solo periodo d’imposta 2024 dal Decreto legislativo numero 216/2023) per coloro che totalizzano un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro.
La detrazione minima è riferita all’intero periodo d’imposta ed è riservata a quanti possono far valere 365 giorni (nella stessa annualità) di produzione del reddito.
Per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro la detrazione effettivamente spettante non può in ogni caso essere inferiore a:
- 690,00 euro per la generalità dei dipendenti;
- 1.380,00 euro per i rapporti di lavoro a termine.
Riordino delle detrazioni per redditi superiori a 75 mila euro
L’articolo 1, comma 10 della Manovra 2025 per il completamento dell’attuazione della delega fiscale inserisce nel TUIR l’articolo 16-ter “Riordino delle detrazioni”.
La norma statuisce che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna disposizione agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro gli oneri e le spese (computati ai sensi dei successivi commi 4 e 5 dell’articolo 16-ter) per i quali il TUIR o altre fonti di legge prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base per il coefficiente numerico variabile in ragione del numero di figli (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati) presenti nel nucleo familiare del contribuente e considerati fiscalmente a carico.
L’importo base (da moltiplicare per il coefficiente numerico) è pari a:
- 14 mila euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75 mila euro ma non eccedente i 100 mila euro;
- 8 mila euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100 mila euro.
Il coefficiente numerico si attesta invece a:
- 0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- 0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico ovvero almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della Legge numero 104/1992 (anch’egli fiscalmente a carico).
Ai fini dell’applicazione della misura di riordino delle detrazioni, il reddito complessivo di riferimento (superiore a 75 mila euro) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Si precisa, da ultimo, che per considerare un figlio come fiscalmente a carico è necessario che quest’ultimo totalizzi un reddito personale (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a 2.840,51 euro.
La soglia reddituale passa a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
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