Lettera assunzione lavoratori dell’edilizia, quali sono i contenuti obbligatori?

Analizziamo in dettaglio quali sono i contenuti obbligatori del documento, alla luce della normativa attualmente vigente

Paolo Ballanti 29/04/25

La gestione dei rapporti di lavoro è una materia complessa caratterizzata da un crocevia di norme nazionali (leggi, decreti – legge, decreti legislativi), contrattuali (CCNL e accordi territoriali – aziendali), prassi (circolari / messaggi di INPS, INAIL ed Agenzia entrate).

Per semplificare la vita dei dipendenti e metterli in condizione di avere in un unico documento l’insieme delle regole che disciplinano il loro rapporto con l’azienda, la normativa impone di fornire una serie di informazioni all’avvio della collaborazione, di norma a mezzo consegna della lettera di assunzione

Analizziamo in dettaglio quali sono i contenuti obbligatori del documento, alla luce della normativa attualmente vigente di cui al Decreto Legislativo 26 maggio 1997, numero 152, da ultimo modificato ad opera del cosiddetto Decreto Trasparenza (D.Lgs. 27 giugno 2022, numero 104, in vigore dal 13 agosto 2022), adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152.

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Indice

Quando si assolve l’obbligo di informazione?

L’obbligo di informazione sulle condizioni di lavoro, a beneficio dei dipendenti, è assolto dall’azienda mediante consegna, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, in alternativa:

  • del contratto individuale di lavoro, redatto per iscritto;
  • della copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro (modello telematico “Unificato-Lav”).

Di norma, il datore di lavoro opta per la prima soluzione.

Cosa deve contenere la lettera di assunzione?

Per i lavoratori dell’edilizia il contenuto della lettera di assunzione deve obbligatoriamente rispettare le disposizioni normative previste per la generalità dei dipendenti (articolo 1, comma 1, D.Lgs. numero 152/1997):

Informazioni richieste dalla leggeTermine di assolvimento dell’obbligo informativo
Identità delle partiEntro 7 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa
Luogo di lavoro
Sede o domicilio del datore di lavoro
Inquadramento, livello e qualifica o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro
Data di inizio del rapporto
Tipologia del rapporto di lavoro (per i contratti a termine è necessario precisare la durata della collaborazione)
Durata del periodo di prova, se previsto
Importo iniziale della retribuzione e suoi elementi costitutivi, indicando il periodo e le modalità di pagamento
Orario di lavoro ed eventuali condizioni riguardanti il lavoro straordinario e la sua retribuzione (oltre a eventuali condizioni previste per i cambiamenti di turno, se il contratto contempla un’organizzazione dell’orario di lavoro prevedibile)

Direttamente in sede di assunzione e, in ogni caso, entro un mese dall’inizio della prestazione, il datore di lavoro è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

  • diritto del dipendente a ricevere la formazione erogata dall’azienda, se prevista;
  • durata delle ferie retribuite e degli altri congedi retribuiti;
  • termini di preavviso in caso di risoluzione del contratto;
  • contratto collettivo (anche se territoriale o aziendale) applicato al rapporto di lavoro;
  • enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi, oltre alle forme di protezione in materia di sicurezza sociale.

Le informazioni devono:

  • essere comunicate al lavoratore in modo chiaro e trasparente, in formato cartaceo o elettronico;
  • essere conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di 5 anni dalla conclusione del rapporto.

In caso di estinzione del rapporto prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell’instaurazione, al dipendente dev’essere consegnata, al momento della cessazione, una dichiarazione scritta che riporta le informazioni sopra descritte.

Cosa fare in caso di variazione delle condizioni contrattuali?

La modifica dei contenuti della lettera di assunzione nel corso del rapporto di lavoro dev’essere comunicata per iscritto al dipendente entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della variazione medesima.

Fanno eccezione le ipotesi in cui la modifica è figlia di disposizioni legislative o regolamentari (ovvero da clausole del contratto collettivo).

Possibilità di rinvio ai contratti collettivi

Considerata la mole di informazioni da fornire ai dipendenti, la normativa ammette la possibilità, nella lettera di assunzione, di comunicare i seguenti dati semplicemente a mezzo del rinvio alla normativa di legge competente in materia e alla contrattazione collettiva (anche territoriale o aziendale) applicata:

  • durata del periodo di prova;
  • formazione spettante al dipendente;
  • durata delle ferie retribuite e degli altri congedi cui ha diritto il lavoratore;
  • termini del preavviso in caso di recesso;
  • importo iniziale della retribuzione e suoi elementi costitutivi, nonché periodo e modalità di pagamento;
  • orario di lavoro ed eventuali condizioni relative al lavoro straordinario;
  • enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi, nonché le forme di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

In un’ottica di semplificazione degli adempimenti, il datore di lavoro è obbligato a consegnare (o a mettere a disposizione dei dipendenti), anche mediante pubblicazione sul portale telematico aziendale, i contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, nonché gli eventuali regolamenti interni, applicati al rapporto di lavoro.

Obbligatoria comunque la comunicazione Unificato-Lav

L’assolvimento degli obblighi di informazione a mezzo della lettera di assunzione non esula il datore di lavoro dall’invio telematico del modello “Unificato-Lav” a mezzo dell’apposito portale online della Regione – Provincia autonoma competente.

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