Chi ha intenzione di comprare la prima casa può farlo con il leasing immobiliare abitativo. Il bonus per acquisto prima casa prevede dunque la possibilità di fare il leasing, valido non solo per l’acquisto di fabbricati finiti ma anche per quelli da ultimare o ristrutturare e per i terreni su cui si può costruire. I requisiti richiesti sono il reddito, l’età dei richiedenti e che l’immobile sia destinato, appunto, a prima casa.
Il leasing immobiliare si può cumulare con le altre agevolazioni sulla casa: IVA al 4%, 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione in classe energetica elevata, ecobonus, bonus ristrutturazioni… La Guida alla dichiarazione dei redditi dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 7/E/2017) spiega tutto da pagina 151.
Leasing immobiliare abitativo: cos’è?
Leasing deriva dall’inglese to lease che significa affittare e indica la locazione finanziaria. Due degli aspetti principali e più vantaggiosi del leasing sono l’ammortamento del canone tra i 96 e i 240 mesi e la sostanziosa rata iniziale che oscilla tra il 10% e il 30%. Questo in generale.
Parliamo del leasing immobiliare abitativo, cioè per l’acquisto prima casa. Da gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020 chi ha intenzione di comprare la prima casa può farlo attraverso il leasing abitativo: sono previsti sgravi fiscali per i soggetti con un reddito complessivo non più alto di 55 mila euro.
Chi ha meno di 35 anni può detrarre dalle tasse il 19% dei canoni di locazione finanziaria fino a di 8mila euro all’anno e può detrarre anche il 19% del prezzo di riscatto finale fino a 20mila euro. Per chi ha più di 35 anni, le agevolazioni saranno in misura ridotta del 50%. Per tutte e due le fasce d’età l’imposta di registro è ridotta all’1,5% sull’acquisto dell’abitazione principale da dare in locazione finanziaria.
L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età del conduttore:
– per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere euro 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro 20.000;
– per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, euro 4.000 per i canoni e oneri accessori e euro 10.000 per il prezzo di riscatto.
Leggi anche Leasing immobiliare: i vantaggi fiscali
Leasing immobiliare abitativo: come ottenerlo?
Puoi richiedere il leasing abitativo immobiliare per:
– l’acquisto di un fabbricato a uso abitativo già finito e già dichiarato agibile,
– l’acquisto di un terreno su cui bisogna costruire il fabbricato,
– l’acquisto di un’abitazione in corso di costruzione,
– l’acquisto di una casa da ristrutturare.
La detrazione spetta solo per i costi di acquisto, per nient’altro. Nel contratto deve essere chiaro che l’abitazione che verrà acquistata sarà la prima.
I requisiti anagrafici e quello reddituali devono essere posseduti quando si fa il contratto. Il requisito reddituale si desume dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o dell’anno in cui il contratto è stato stipulato. È importante che nel reddito vengano conteggiati eventuali immobili non soggetti ad Imu.
Cointestazione: la ripartizione della detrazione
La detrazione è attribuita all’intestatario del contratto di leasing. In caso di cointestazione (50% e 50%), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19% su un ammontare massimo del canone leasing pari a euro 4mila (per gli under 35) o a euro 2mila (per gli over 35) o il 19%, entro il limite massimo di euro 10mila (per gli under 35) o euro 5mila (per gli over 35) al momento del riscatto. Se il contratto di leasing è intestato a tutti e due i coniugi, ognuno potrà detrarre la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti. Nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.
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