È in vigore dallo scorso 6 ottobre 2012 il nuovo regolamento che disciplina l’impiego nei cantieri delle terre e rocce da scavo (d.m. 161/2012) e che ha abrogato le disposizioni contenute nell’art. 186 del testo unico Ambiente. Come noto agli addetti ai lavori, il nuovo disposto normativo consente una semplificazione per le imprese, rispetto alla disciplina precedente, poiché le terre e rocce da scavo perdono la natura giuridica di rifiuti e diventano “sottoprodotti” (leggi anche Terre e rocce da scavo: lo strano caso dei sottoprodotti “a termine”).
A essere inserite nell’ambito di applicazione del decreto 161/2012 non sono “solo” le terre e rocce da scavo, ma una più ampia gamma di prodotti di risulta di scavi ed operazioni di sbancamento in cantiere, come chiaramente indicato all’art. 3 del regolamento che fa riferimento a materiali da scavo che comprendono, fra gli altri, prodotti derivanti da attività di perforazione, trivellazione, consolidamento, palificazione, scavi in genere (quindi, per esempio, sbancamenti e opere di fondazione), rimozione e livellamento di opere in terra, residui di lavorazione di materiali lapidei, ecc.
Tutti questi materiali possono contenere anche calcestruzzi, bentoniti, miscele cementizie, PVC e additivi per scavi meccanizzati. Ovviamente la composizione media dell’intera massa non deve presentare concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti previsti dal regolamento stesso (leggi anche Nuovo regolamento terre e rocce da scavo, prime impressioni e una doverosa precisazione) .
Come più volte ricordato, anche sulle pagine di Ediltecnico.it, le terre e rocce da scavo non sono considerati sottoprodotti “a prescindere”, ma devono comunque rispettare alcune condizioni:
– le terre e rocce da scavo devono essere state generate durante la realizzazione dell’opera;
– le terre e rocce da scavo devono essere riutilizzate per la realizzazione della stessa opera dalla quale sono state generate o da opera diversa;
– il materiale di scavo non deve ricevere ulteriori diversi trattamenti, diversi dalla normale pratica industriale;
– il materiale deve soddisfare specifici requisiti di qualità ambientale che il decreto 161/2012 elenca nell’allegato IV.
Nel caso in cui un cantiere stia operando secondo la procedura disciplinata dall’abrogato art. 186 del testo unico Ambiente, è possibile presentare un piano di utilizzo basato sul nuovo regolamento, entro il 4 aprile 2013, per usufruire delle facilitazioni del nuovo decreto.
Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo
Il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’art. 5, si prospetta come il documento fondamentale nella gestione delle terre e rocce da scavo. Il piano di utilizzo deve dimostrare l’esistenza delle condizioni grazie alle quali le terre e rocce da scavo sono da considerarsi sottoprodotti e non rifiuti.
Il documento deve essere firmato dal legale rappresentate della persona giuridica o dalla persona fisica che propone l’opera mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà.
La redazione del Piano di utilizzo va effettuata seguendo lo schema riportato nell’allegato V del d.m. 161/2012.
Nel caso l’opera sia soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il piano di utilizzo va presentato prima del parere di valutazione ambientale. L’Autorità dispone di novanta giorni (dalla presentazione del piano o delle integrazioni richieste) per approvare oppure rigettare il Piano presentato. In caso di rigetto, è possibile una nuova presentazione del Piano.
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