Come ben sanno tutti i professionisti della prevenzione incendi, con il d.m. 20 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, è stata varata la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Esulando per il momento dalle questioni tecniche, uno dei temi più delicati della prevenzione incendi riguarda le competenze dei professionisti. Sono loro, infatti, a svolgere l’attività connessa all’antincendio, anche attraverso la predisposizione di certificazioni e redazione di progetti sottoscritti sotto la propria responsabilità.
Abbiamo avuto modo, in passato, di trattare diffusamente l’argomento delle competenze relative alla prevenzione incendi e le responsabilità dei tecnici, intervistando Maurizio Vandi, componente del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi del Ministero degli interni (leggi l’intervista a Vandi), e il comandante dei VV.FF. della Provincia di Rimini, ing. Giovanni Di Iorio (leggi l’intervista a Di Iorio).
Oggi torniamo sull’argomento delle competenze dei professionisti, facendoci aiutare da Mario Di Nicola, apprezzato autore di manuali tecnici per la casa editrice Maggioli e autore del recente volume I nuovi procedimenti di prevenzione incendi dopo il d.m. 20/12/2012.
“Esistono due livelli di competenze per affrontare il discorso della prevenzione incendi”, scrive Di Nicola, “le competenze generali e le competenze specifiche”.
Competenze generali della prevenzione incendi
La predisposizione della documentazione di progetto per le domande di esame di conformità può essere effettuata da tutti i tecnici iscritti nei competenti albi professionali (geometri, periti edili, periti industriali, ingegneri, architetti), mentre per gli adempimenti relativi alle altre forme di dichiarazione devono essere effettuati da tecnici in possesso di requisiti specifici.
Competenze specifiche della prevenzione incendi
Il d.m. 25 marzo 1985 Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui alla l. 818/1984 prevede che le certificazioni di prevenzione incendi possano essere rilasciate solo da professionisti iscritti negli albi professionali degli architetti, dei chimici, degli ingegneri, dei geometri e dei periti industriali in possesso di specifici requisiti:
– abbiano un’anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale (le nuove disposizioni hanno eliminato il requisito dell’anzianità, come anche detto da Vandi nell’intervista);
– attestazione di frequenza con esito positivo del corso di specializzazione antincendi organizzato da un Comando dei vigili del fuoco.
Il decreto prevede anche altri casi di possibilità di firma delle relazioni qualificate, riconducibili a situazioni quali:
– professori universitari di ruolo, ordinari o associati, in discipline tecniche, anche se cessati dal servizio;
– appartenenza per almeno un anno ai ruoli tecnici delle carriere direttive e di concetto del Corpo nazionale dei VV.FF: ed abbiano cessato di prestare servizio;
– componenti per almeno due anni del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi o dei comitati tecnici regionali o interregionali per la prevenzione incendi;
– responsabili per un periodo di almeno 5 anni, del settore antincendi, nell’ambito di attività soggette a prevenzione incendi, che dispongano della apposita organizzazione interna preposta agli aspetti della sicurezza;
– anzianità non inferiore a 5 anni di iscrizione all’albo professionale congiuntamente ad una comprovata attività professionale nella materia della sicurezza antincendio.
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