Lavori in condominio, senza DURC è obbligatorio fermarli

Scarica PDF Stampa

Se non c’è il Durc, anche i lavori in condominio vanno fermati obbligatoriamente. È la risposta del Ministero del Lavoro al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Il Consiglio nazionale degli ingegneri aveva chiesto (interpello 1/2016) di conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 90, commi 9 e 10 del decreto legislativo 81/2008, anche alla luce delle novità in materia di DURC on line del Dm del 30 gennaio 2015. I chiarimenti della Commissione tracciano una guida chiara per gli amministratori che appaltano dei lavori edili nel condominio.

 

DURC, cosa deve fare un amministratore

L’obbligo degli amministratori è innanzitutto quello di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e degli autonomi acquisendo 1) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, 2) DURC on line e 3) autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII al Testo unico.

L’amministrazione acquisisce direttamente il DURC e non è quindi compito del committente inviarlo insieme alla DIA. Quindi la regolarità delle imprese che eseguono i lavori deve essere verificata prima dell’inizio dei lavori perché, se chi li realizza non possiede il DURC (e dunque non è in una condizione di regolarità nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile), il titolo abilitativo viene sospeso.

Il Comune, se non c’è regolarità contributiva, impone lo stop ai lavori. Lo stop ai lavori può far seguito anche a un accertamento ispettivo della Vigilanza da cui emerge l’assenza della regolarità contributiva per un’impresa presente in cantiere. La Vigilanza dovrà comunicare quanto avvenuto al Comune.

Dal 1° luglio 2015 c’è la possibilità di ottenere il DURC on line. Leggi di più: DURC online, inizia oggi una nuova epoca: cosa cambia?

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento