La Riforma del Catasto: ecco quale sarà il ruolo dei Comuni

La Camera dei Deputati il 24 settembre 2013 ha approvato la proposta di legge delega che, unificando gli atti camera n. 282-950-1122-1339-A, all’articolo 2, reca disposizioni per la revisione del catasto dei fabbricati (leggi anche Riforma del Catasto, la Camera approva l’art. 2 della Delega Fiscale).

Nell’ambito dei  decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, è  prevista anche  la Revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita (consulta anche la nostra Pagina Speciale sulla Determinazione della Rendita Catastale).

Dal punto di vista tecnico, la legge delega ripercorre principalmente gli indirizzi già contenuti nelle precedenti proposte Padoa Schioppa (A.C. 1762 del 2008, e Mario Monti  (A.C. 5291  del 2012).

Preliminarmente si evidenzia che la proposta Monti conteneva rispetto alla precedente di Padoa Schioppa  la indicazione, confermata nella nuova, di costituire un catasto di rendite oltre che di valori patrimoniali.

I principi fondanti della Riforma del Catasto saranno:

1. rideterminare le definizioni delle destinazioni d’uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;

2. adozione per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, del parametro metro quadrato come unità di consistenza;

3. uso di funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all’interno di uno stesso comune;

4. mantenimento  per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale di procedimenti di stima diretta anche se con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;

5. meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

6. speciali meccanismi per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico per la definizione di  riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario e della rendita media ordinaria che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione, nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro:

7. ridefinire il funzionamento e le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale:

8. prevedere per l’Agenzia delle entrate la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali, nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti;

9. utilizzare, in deroga alle disposizioni dell’articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all’albo pretorio;

La vera unica novità emergente dal nuovo disegno di legge riguarda il coinvolgimento molto attivo dei Comuni, che sembra dare forte impulso alla originaria volontà di decentrare i servizi catastali,  per le seguenti finalità:

– assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

– porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, strumenti atti a facilitare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi;

– incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo aerofotogrammetrico all’elaborato catastale e renderne possibile l’accesso al pubblico;

– valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale;

– assicurare la cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all’elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, nonché al fine di potenziare e semplificare l’accessibilità, da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare;

– garantire, a livello nazionale da parte dell’Agenzia delle entrate, l’uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;

– definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l’attuazione del nuovo catasto.

Infine, un ulteriore  punto finale fondamentale  della nuova riforma del catasto che eccede i meri aspetti tecnici estimativi, si può individuare nella volontà politica di volere garantire l’invarianza del gettito delle singole imposte, prevedendo, contestualmente all’efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all’imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell’unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all’IMU, delle condizioni socio-economiche e dell’ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Articolo di Antonio Iovine

Redazione Tecnica

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