Un installatore di pannelli solari che esegue la sola prestazione di mano d’opera quale regime IVA applica nei seguenti due casi: a) quando la prestazione è fatturata a imprese che effettuano la commercializzazione e l’installazione; b) quando la prestazione è fatturata agli utilizzatori finali.
Torniamo sul tema dell’IVA agevolata in edilizia con un caso pratico, illustrato da Giorgio Confente nella recente nuova edizione del manuale L’IVA in Edilizia 2014.
La mano d’opera prestata per l’installazione di pannelli solari, spiega Confente, sconta l’aliquota ridotta del 10% se i lavori sono effettuati su fabbricati a destinazione abitativa. Infatti, specifica l’autore, si tratta di opere che possono essere classificate come manutenzione straordinaria, così come definito dall’art. 3, lett. b) del DPR 380/2001 (leggi anche IVA in edilizia: quali interventi al 22% e quali interventi al 10%).
Secondo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, è possibile applicare l’aliquota IVA agevolata al 10% se la fattura è emessa direttamente nei confronti del consumatore finale (circolare 71/E del 7 aprile 2000, paragrafo 3.2). Quindi, nel caso di prestazione resa all’installatore o al commerciante si applica l’aliquota ordinaria.
Per completezza, conclude Confente, si ricorda che se i lavori di installazione fanno parte di interventi più ampi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, l’aliquota agevolata in edilizia al 10% trova applicazione per tutti i fabbricati (non solo per quelli abitativi) e anche se la prestazione è resa a soggetti diversi dal consumatore finale.
Per leggere tutti i post e gli approfondimenti dedicati all’IVA agevolata in edilizia è possibile visitare il nostro Dossier Notizie o la nostra Pagina Speciale.
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