Quale IVA applicare per interventi di recupero edili, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia…?
Il quesito è quello di una società che svolge attività di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile, che ha intenzione di svolgere in futuro anche l’attività di commercio al dettaglio con posa in opera di detti prodotti, tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a imprese specializzate.
La fatturazione avverrebbe come segue:
– la Società vende il prodotto con posa in opera tutto completo e fattura l’intero importo al cliente;
– le imprese specializzate che svolgono l’attività di posa in opera emettono fattura nei confronti dell’Istante.
La società chiede dunque chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni riguardanti i “beni finiti”, soggetti:
– all’aliquota IVA del 4 per cento, se destinati alla realizzazione di fabbricati “Tupini” o di costruzioni rurali (di cui al n. 21-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
– a quella del 10 per cento, se relativi alla realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati “Tupini”, o se forniti per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
Ne avevamo parlato anche qui, con molti approfondimenti: Iva beni finiti e significativi in edilizia. Quali aliquote applicare?
Ma in questo caso ci sono novità? Cosa ha risposto Entrate?
IVA edilizia beni finiti, aliquota ridotta o ordinaria?
La Società ritiene che i beni sopra indicati rientrino tra i “beni finiti” e possano essere ceduti con le agevolazioni previste dalla legge in quanto:
– sono incorporati nella costruzione, ma mantengono la propria individualità e restano comunque riconoscibili senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni (risoluzione ministeriale 30 marzo 1998 n. 22);
– pur concorrendo alla formazione materiale della costruzione, conservano le proprie caratteristiche identificative e funzionali, così da poter essere, anche soltanto in astratto, suscettibili di un impiego reiterato (risoluzione ministeriale 30 gennaio 1988 n. 460624).
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Cosa sono i beni finiti?
I beni significativi sono una particolare categoria di beni finiti. Per beni finiti si intendono infatti quelli aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità.
Comprendono ad esempio ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.
Cosa ha risposto Entrate?
L’Agenzia ha risposto che «[…] sono soggette all’aliquota IVA del 4 per cento le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali […].
[…] l’Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento include la cessione dei “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti […] e prevede la stessa aliquota per le cessioni di “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero”.
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IVA beni finiti materie prime e semilavorate, quale aliquota?
Alla cessione dei beni finiti, diversi quindi dalle materie prime e semilavorate, è dunque applicabile:
– l’aliquota IVA del 4 per cento quando sono forniti per la costruzione, anche in economia, di fabbricati di tipo economico aventi le caratteristiche richieste dalla Legge Tupini nonché delle costruzioni rurali;
– l’aliquota IVA del 10 per cento quando sono forniti per la realizzazione di opere e impianti di cui al n. 127-quinquies) (opere di urbanizzazione, impianti, edifici assimilati ai fabbricati “Legge Tupini”) nonché degli interventi di recupero c.d. agevolati.
Nel caso dell’istanza, Entrate risponde che i beni demandati dalla Società (ringhiera per balcone completa di ogni elemento, ringhiera per recinzione completa di ogni elemento, tettoie per balconi e terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio) possono rientrare nella categoria dei “beni finiti” e beneficiare delle suddette aliquote ridotte qualora siano conformi ai requisiti indicati nei citati documenti di prassi [cfr. Risposta a fine articolo per i riferimenti completi] e, dunque, mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili “in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte”, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto.
Diversamente, i beni predetti saranno soggetti all’aliquota ordinaria.
>> Leggi la risposta 71 di Entrate
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