Iva beni finiti e significativi in edilizia. Quali aliquote applicare?

Schermature solari quali frangisole, tende, scuri… quale aliquota iva applicare? E per zanzariere funzionalmente autonome rispetto agli infissi, nell’ambito di manutenzioni ordinarie/straordinarie è possibile l’applicazione dell’IVA al 10%? Ecco un utile riassunto

Davide Galfrè 23/10/19

In materia edilizia i cosiddetti beni finiti assumono notevole rilievo in quanto su di essi sono applicabili aliquote IVA differenti a seconda di quale sia il titolo abilitativo per le opere in corso di realizzazione.

Innanzi tutto è necessario definire cosa siano i beni finiti e distinguendoli altresì dai beni significativi per i quali valgono prescrizioni differenti.

Iva beni finiti e significativi, ecco il punto

I beni finiti sono beni con caratteristiche tali da poter esser sostituiti autonomamente rispetto alla struttura della quale fanno parte mantenendo la propria individualità; ne sono degli esempi i serramenti, la caldaia, le stufe, i radiatori, i sanitari, la vasca e la doccia.

Tra i beni finiti il legislatore ha individuato un elenco di beni, chiamati significativi, che ha elencato nel Decreto del Ministero delle Finanze del 29/12/1999 e che nell’ambito edilizio hanno un valore rilevante rispetto alle altre forniture e alla manodopera necessaria per la loro installazione.

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Quali sono i beni significativi secondo il Dm 29/12/1999?

Sono beni significativi:
– ascensori e montacarichi;
infissi esterni ed interni;
caldaie;
– video citofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

sanitari e rubinetterie da bagno;
– impianti di sicurezza;
– beni chiamati tecnicamente in modo differente da quelli sopra elencati, ma aventi la medesima funzione.

Quali aliquote Iva?

Per la fornitura e posa in opera di questi elementi sono applicabili diverse aliquote Iva a seconda della pratica edilizia presentata in comune prima dell’inizio dei lavori.

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di fabbricati a prevalente destinazione abitativa

Si può applicare l’Iva al 10% sui beni significativi solo fino a concorrenza dell’importo della manodopera necessaria per la loro installazione e al 22% per la parte eccedente. Contemporaneamente l’acquisto non può essere eseguito dal committente in prima persona, ma da parte di effettivamente esegue i lavori. Alla manodopera si applica l’Iva al 10%.

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Restauro e Risanamento Conservativo di fabbricati con qualunque destinazione

Si può applicare l’Iva al 10% sui beni significativi per l’intera quota di spesa quand’anche l’acquisto sia eseguito dal committente in prima persona, previo rilascio al fornitore di apposita richiesta. Alla manodopera si applica l’Iva al 10%.

Ristrutturazione Edilizia di fabbricati con qualunque destinazione

Si può applicare l’Iva al 10% sui beni significativi per l’intera quota di spesa quand’anche l’acquisto sia eseguito dal committente in prima persona, previo rilascio al fornitore di apposita richiesta. Alla manodopera si applica l’Iva al 10%.

Nuova Costruzione, Ampliamento e Sopraelevazione della prima casa

Si può applicare l’Iva al 4% sui beni significativi per l’intera quota di spesa quand’anche l’acquisto sia eseguito dal committente in prima persona, previo rilascio al fornitore di apposita richiesta. Alla manodopera si applica l’Iva al 10%.

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Casi particolari: schermature frangisole, tapparelle…

Negli ultimi anni hanno assunto maggiore importanza nel settore edilizio le schermature solari quali frangisole, tende, scuri ecc. grazie alla normativa in ambito di risparmio energetico che prevede agevolazioni anche per chi esegue opere che limitino il surriscaldamento estivo degli immobili.

In questo ambito l’Agenzia delle Entrate ha esaminato alcuni casi nella Circolare 15 dello scorso 12/07/2018 stabilendo che per determinare l’aliquota Iva da applicare è necessario verificare l’autonomia funzionale rispetto al bene significativo cui vengono abbinate (ad esempio zanzariera/infisso).

Le tapparelle, gli scuri o le veneziane vengono espressamente ritenute funzionalmente autonome rispetto agli infissi; pertanto, nell’ambito di manutenzioni ordinarie/straordinarie è possibile l’applicazione dell’Iva al 10% sul loro valore che è dunque ricompreso nel valore complessivo della manodopera. La stessa cosa può dirsi anche per le zanzariere.

L’orientamento è differente per i sistemi di schermatura non integrati all’interno dei serramenti come ad esempio le tende da sole esterne aggettanti o a cappottina, sulle quali si applica l’Iva ordinaria al 22%.

PRONTUARIO OPERATIVO PER L’IVA AGEVOLATA IN EDILIZIA

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Davide Galfrè

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