Arrivano spesso in Redazione richieste di chiarimento sulle aliquote IVA da applicare per la cessione di beni utilizzati in edilizia, a dimostrazione che l’argomento presenta delle oggettive difficoltà di interpretazione, a cui cerchiamo di rispondere anche con la nostra Pagina Speciale IVA Agevolata in Edilizia.
Iniziamo con i beni c.d. finiti. Per beni finiti cui si applica l’aliquota IVA agevolata in edilizia si devono intendere i prodotti che non perdono la loro individualità dopo l’intervento di costruzione o di recupero, pur incorporandosi nell’immobile.
Quindi, ai fini dell’identificazione dei beni ammessi al regime dell’aliquota IVA agevolata in edilizia vale il criterio c.d. “della permanenza” del carattere di individualità dei beni stessi anche successivamente al loro impiego nell’attività edilizia (il criterio trova valore nella c.m. 17 aprile 1981, n. 14).
A titolo di esempio, possiamo considerare beni finiti gli infissi, gli ascensori, i sanitari del bagno, i prodotti per gli impianti elettrici e per gli impianti gas, ecc.
In linea generale, le cessione di beni finiti destinati alla costruzione sono soggetti alla stessa aliquota IVA cui è soggetta la costruzione
Le cessioni dei beni finiti sono assoggettati all’aliquota IVA agevolata in edilizia del 10% quando vengono forniti per la realizzazione di:
1. opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
2. linee di trasporto metropolitane tramviarie e altre linee a impianto fisso,
3. impianti di teleriscaldamento,
4. impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica,
5. impianti di depurazione destinati al collegamento con le reti fognarie e relativi collettori di adduzione,
6. edifici assimilati ai fabbricati di tipo economico (art. 1, legge 659/1961),
7. edifici e impianti equiparati alle opere di urbanizzazione in base a disposizioni speciali.
Per la realizzazione di interventi di recupero agevolati (art. 3, lett. c), d), f) del DPR 380/2001) la cessione di beni finiti è soggetta all’aliquota del 10%
Occorre infine ricordare che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata in edilizia, prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei beni, è subordinata al rilascio di una dichiarazione scritta da parte dell’acquirente, sotto la propria responsabilità, circa l’utilizzazione dei beni stessi (leggi anche IVA agevolata in edilizia: ecco i modelli fac-simile per le dichiarazioni).
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