L’IVA ridotta al 4% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rappresenta una delle agevolazioni fiscali più significative nel settore edilizio, con una portata applicativa molto rilevante, che solo di recente, grazie al bonus barriere al 75%, è stata letta nella sua giusta dimensione. L’aliquota ridotta prevista per gli interventi di questo tipo, infatti, non è legata ai requisiti soggettivi del committente (disabilità) ma a quelli oggettivi dell’intervento.
È l’intervento che deve rispettare la normativa di riferimento, ossia il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n.236“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della legge”. A fronte del rispetto delle prescrizioni tecniche l’aliquota ridotta è applicata in automatico.
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Le regole di legge
L’agevolazione IVA al 4% per l’eliminazione delle barriere architettoniche trova la sua base normativa nel punto 41-ter) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 633/1972. La disposizione prevede l’applicazione dell’aliquota per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. Nulla è specificato invece in riferimento ai requisiti del committente.
Con questa formulazione, dunque, come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate “Il legislatore ha inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente” (Risoluzione n. 70/2012). Unico requisito richiesto è il rispetto delle prescrizioni tecniche. Un principio confermato anche dalla risposta 3/2020.
L’IVA ridotta può quindi essere applicata da chiunque realizzi opere conformi ai requisiti tecnici del DPR 236/1989, indipendentemente dai requisiti del committente, ovvero dalla presenza di persone con disabilità nell’edificio, in caso di interventi condominiali.
La definizione di barriere architettoniche
Per questo peraltro l’articolo 2 del DPR 236/1989 fornisce una definizione molto ampia di barriere architettoniche, individuando tre categorie principali: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che hanno capacità motoria ridotta o impedita; gli ostacoli che limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi.
La portata applicativa dell’agevolazione è quindi molto ampia e può riguardare tutti gli interventi utili per migliorare l’accessibilità generale degli edifici, sempre che rispettino i requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento.
Contratti di appalto e fornitura con posa in opera
L’IVA al 4% si applica alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto“, e il contratto deve avere ad oggetto specificamente la realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche. È quindi importante che dalla documentazione contrattuale risulti chiaramente questa finalità e la conformità dell’intervento ai requisiti normativi. La documentazione progettuale deve evidenziare il rispetto delle prescrizioni tecniche del DPR 236/1989.
L’asseverazione tecnica di conformità riveste un ruolo fondamentale. Deve essere rilasciata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal DPR 236/1989. Senza questa certificazione, non è possibile applicare l’aliquota agevolata, anche quando l’opera rispetti oggettivamente i parametri normativi.
In caso di interventi misti, che comprendano sia opere di eliminazione delle barriere architettoniche sia altri tipi di lavori, l’agevolazione si applica solo alla parte di lavori effettivamente finalizzata all’abbattimento delle barriere, mentre gli altri interventi rimangono soggetti all’aliquota ordinaria.
I controlli e le responsabilità fiscali
L’Amministrazione finanziaria può verificare la corretta applicazione dell’agevolazione attraverso controlli documentali e sopralluoghi. In caso di accertamento di difformità rispetto ai requisiti normativi, l’impresa è tenuta al versamento della differenza di imposta, oltre a sanzioni e interessi.
La giurisprudenza ha chiarito che l’onere della prova del rispetto dei requisiti grava sul soggetto che applica l’agevolazione. È quindi essenziale conservare tutta la documentazione tecnica, progettuale e autorizzativa che dimostri la conformità dell’intervento alle prescrizioni del DPR 236/1989.
IVA 4 Barriere architettoniche: FAQ
Vediamo alcune delle domande più frequenti sull’IVA agevolata al 4% per l’abbattimento delle barriere architettoniche:
- Occorre qualche autocertificazione per ottenere l’applicazione dell’IVA ridotta per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche?
No. Non occorre perché l’applicazione dipende dalla tipologia di intervento effettuato quindi è l’impresa che deve applicare l’aliquota di legge senza necessità di specifica richiesta. - È vincolante rispettare tutti i requisiti del DPR 236/1989 per ottenere l’IVA ridotta?
Sì, il rispetto dei requisiti tecnici del DPR 236/1989 è inderogabile. Non è sufficiente che l’intervento migliori genericamente l’accessibilità, ma deve rispettare parametri dimensionali, funzionali e di sicurezza precisamente definiti dalla normativa. Senza conformità, non spetta l’IVA al 4% (risposta 3/2020). - È necessaria un’asseverazione tecnica per applicare l’IVA al 4%?
Sì, è indispensabile l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità dell’intervento ai requisiti del DPR 236/1989. Questa certificazione è condizione necessaria per l’applicazione dell’aliquota agevolata e deve essere conservata per eventuali controlli. - L’agevolazione si applica anche agli interventi su edifici di nuova costruzione?
No, l’IVA al 4% si applica solo agli interventi su edifici già esistenti. Le nuove costruzioni debbono rispettare per legge i requisiti di accessibilità. - Questa esclusione si applica anche nel caso di un intervento di ristrutturazione che prevede abbattimento e ricostruzione?
Sì, anche in questo caso l’aliquota ridotta non spetta in quanto sono esclusi tutti i lavori effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, compresi quelli realizzati a seguito di demolizione e ricostruzione, anche quando inquadrabili come ristrutturazione edilizia. - Come ci si deve comportare per le fatture se vengono realizzati sia interventi per barriere architettoniche sia altri lavori?
In caso di interventi misti è necessario distinguere i corrispettivi nel contratto o almeno in fattura. L’IVA al 4% si applica solo alla parte di lavori effettivamente finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche, mentre gli altri interventi seguono il regime ordinario. - Si può cumulare l’IVA al 4% con le detrazioni IRPEF per barriere architettoniche?
Sì, l’IVA al 4% è cumulabile con le detrazioni IRPEF (75% fino al 2025, oppure 50%-36% per ristrutturazioni edilizie). Le agevolazioni operano su piani diversi e non si escludono reciprocamente. - L’IVA sulla manodopera è al 4% anche in caso di acquisto dei beni fatto dal committente?
Sì. Per quanto riguarda i contratti di appalto, infatti, il punto 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972, stabilisce che l’aliquota ridotta al 4% si applica a tutte le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”. Non è richiesto, quindi, che vengano forniti nell’ambito dell’intervento anche i beni necessari alla sua realizzazione. - Dato che gli ascensori rientrano nella lista dei beni significativi, come ci si comporta ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4%?
Se l’intervento si configura come abbattimento delle barriere architettoniche non è necessario fare riferimento alla disciplina dei beni di valore significativo, e alla conseguente applicazione dell’IVA con aliquote differenziate. Fa testo solo la specificità dell’intervento, per cui non si deve tener conto del valore del bene che viene installato rispetto al valore della manodopera. Su tutta la fattura, quindi si applica l’unica aliquota ridotta del 4% (consulenza giuridica 18/2019). - Cosa rischia chi applica erroneamente l’IVA al 4% senza rispettare i requisiti?
In caso di controlli che accertino il mancato rispetto dei requisiti del DPR 236/1989, l’impresa deve versare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, oltre a sanzioni e interessi. L’onere della prova del rispetto dei requisiti grava su chi applica l’agevolazione.
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