È corretto applicare l’aliquota ridotta del 4%, su tutta la fattura oppure sulla manodopera deve essere applicata l’aliquota del 10% prevista per le ristrutturazioni? E nel caso di acquisto di beni che rientrano tra quelli significativi, come nel caso di ascensori, parte della fattura deve essere fatturata con IVA al 22% tenendo conto del costo del bene rispetto al valore della manodopera?
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Queste le domande che stanno giungendo in redazione relativamente all’IVA sul Bonus più gettonato di questa estate. Domande alle quali è possibile dare risposta sulla base dei documenti di prassi emanati dalle Entrate.
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Riferimento all’intervento e non al committente
Per prima cosa val la pena di ricordare che per l’applicazione dell’IVA al 4% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, come indicato dall’Agenzia delle entrate già con la risoluzione 70/2012, non si deve tener conto dalla connotazione o dalle condizioni sanitarie di chi commissiona i lavori, ma solo del fatto che le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento, ossia rispettino i requisiti del D.M. 236/1989.
In questo caso sia per l’acquisto di beni che per i contratti di appalto l’aliquota è sempre quella ridotta.
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L’acquisto dei beni
Per quel che riguarda l’acquisto dei beni nella risoluzione 70/2012 si richiamano le norme di legge, ossia il punto 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972, che prevede appunto l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% alle cessioni di beni quali “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.
Quella prevista dalle norme, dunque, sottolinea il testo della risoluzione, è un agevolazione con la quale “il legislatore ha voluto agevolare i trasferimenti di beni, che per le caratteristiche di costruzione, sono idonei a risolvere limiti di deambulazione e ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell’agevolazione puntando più sulla natura del prodotto che sullo status di invalidità del soggetto”.
Per questo motivo l’aliquota al 4% “può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, nella misura in cui risponda alle peculiarità tecniche indicare dal D.M. 236/1989”. Quindi chiunque compri un bene che ha le caratteristiche per rientrare tra quelli finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, e certificati in quanto tali, ha diritto all’applicazione della relativa IVA al 4% senza la necessità per il committente di attestare la disabilità propria o di altri soggetti presenti nell’immobile.
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I contratti di appalto
Per quanto riguarda invece i contratti di appalto, si deve far riferimento al punto 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972, in base al quale l’aliquota ridotta al 4% si applica a tutte le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”, sempre che, ovviamente rispettino le caratteristiche previste dal D.M. 236/1989.
Anche in riferimento ai contratti di appalto, ovviamente, si procede a prescindere dalle caratteristiche del committente, per cui si deve fatturare con IVA al 4% anche al condominio, oppure ad una società per le opere sugli immobili di proprietà o in uso.
E non solo: l’aliquota al 4% è applicabile sull’intero intervento anche quando questo comprende beni significativi.
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In caso di beni significativi
Nella consulenza giuridica 18/2019 l’Agenzia a questo proposito aveva infatti chiarito che se l’intervento si configura come abbattimento delle barriere architettoniche non è necessario fare riferimento alla disciplina dei beni di valore significativo, e alla conseguente applicazione dell’IVA con aliquote differenziate.
Fa testo solo la specificità dell’intervento, per cui non si deve tener conto del valore del bene che viene installato rispetto al valore della manodopera. Su tutta la fattura, quindi si applica l’unica aliquota ridotta del 4%.
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Le fatture con più lavori
In ogni caso val la pena di ricordare che, come ribadito più volte dalle Entrate, quando viene stipulato un unico contratto che preveda sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sia altri interventi diversamente qualificabili, l’IVA al 4% è applicabile unicamente in riferimento alla prima tipologia di intervento, e a tutte le opere direttamente correlate e necessarie per completare l’intervento stesso.
Per le altre tipologie di lavori, se realizzati su immobili per uso abitativo si applicherà l’IVA al 10% come di norma previsto. Per il riconoscimento dell’IVA al 4% è perciò necessario il contratto riporti in maniera distinta tipologia di lavori e IVA applicabile.
Se questa distinzione non è stata fatta fin dall’origine, è necessario che venga comunque riportata in fattura. Ad esempio se l’intervento prevede l’installazione di un ascensore interno e anche il rifacimento del tetto, il costo della manodopera relativa all’installazione dell’ascensore andrà indicato separatamente ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4%, mentre il costo per i lavori edili che non riguardano le barriere architettoniche sconteranno l’IVA al 10%.
Se manca questa distinzione, invece, tutto il corrispettivo della fattura deve necessariamente essere assoggettato all’aliquota più elevata prevista per le singole prestazioni.
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