Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato una serie di modifiche ai nuovi parametri per la verifica della normalità e coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti al posto degli studi di settore (sono ora in GU del 13 marzo 2020).
Le modifiche erano state approvate con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, applicabili al periodo d’imposta 2019.
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ISA, come sono stati modificati?
Nella riunione dello scorso 18 febbraio, la Commissione degli esperti aveva dato parere favorevole all’unanimità in merito a:
– modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BM05U, relative all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;
– modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BG44U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
– modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale AG72U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
– modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale BK04U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali;
– aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale;
– individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale;
– individuazione delle misure di ciclo settoriale;
– modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019.
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L’aggiornamento delle territorialità e la modifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale, indicate ai punti da a) a e), si sono rese necessarie al fine di tenere conto del
L’istituzione, la soppressione o la modifica/ridenominazione di alcuni comuni (avvenute nel corso del 2019), hanno reso necessario l’aggiornamento delle territorialità e la modifica degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Ricordiamo che nello schema di decreto è previsto che gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019 non si applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del Dpr n. 633/1972.
Come calcolare i nuovi ISA?
Nell’ambito dell’applicazione degli Isa, le stime dei “Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” sono personalizzate per singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale, che misura le differenze persistenti nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, eccetera) e che risulta calcolato sulla base della storia dichiarativa del contribuente (i dati delle precedenti otto annualità dichiarative relative agli studi di settore).
I commissari avevano già evidenziato il 5 dicembre 2019 che il “coefficiente individuale positivo se da un lato contraddistingue favorevolmente l’azienda per il passato, tende paradossalmente ad elevare la stima dei ricavi e del valore aggiunto in relazione al periodo d’imposta 2018 avendo come effetto collaterale indesiderato, spesse volte, quello di deprimere il voto Isa nell’annualità in questione”.
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Per eliminare gli “effetti collaterali” per i contribuenti che hanno dichiarato negli anni precedenti ricavi o compensi elevati ma che nell’anno di applicazione Isa attraversano un periodo di difficoltà, nel decreto del 28 febbraio è stato previsto un correttivo alla stima dei “Ricavi/Compensi per addetto” e del “Valore aggiunto per addetto” che interviene in presenza simultanea delle seguenti condizioni:
– Ricavi/Compensi o Valore aggiunto dichiarati dal contribuente nel periodo di imposta di applicazione, al netto degli ulteriori componenti positivi indicati per migliorare il profilo di affidabilità minori del relativo valore stimato;
– coefficiente individuale positivo;
– riduzione dei Ricavi/Compensi nell’anno di applicazione rispetto agli anni precedenti sui quali è stato calcolato il coefficiente individuale.
Chi è escluso dall’applicazione ISA?
Ricordiamo che lo sono soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva. L’esclusione è limitata al solo periodo d’imposta 2019, ed è probabilmente finalizzata all’acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili per poter valutare la possibilità di applicare in maniera compatibile le due diverse discipline (quella relativa agli Isa e quella relativa al gruppo Iva al medesimo soggetto.
Dato che il gruppo Iva è stato introdotto da poco, non si dispone di informazioni idonee a garantire che gli Isa colgano compiutamente anche i soggetti le cui dinamiche operative potrebbero essere influenzate dalla circostanza di appartenere ad un gruppo.
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