ISA, via libera in Gazzetta per 89 nuovi indici

Sono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019. Ecco tutti i dettagli

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2020 – supplemento ordinario, il Decreto del 24/12/2019 del Ministero dell’Economia e Finanze ha convalidato 89 nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Tale decreto è in vigore dall’8 gennaio 2020 e vale per il periodo di imposta 2019. Ma cambia qualcosa? Vediamolo in dettaglio.

ISA, via libera in Gazzetta per 89 nuovi indici

Il ciclo di revisioni biennali degli Isa, che hanno visto la loro prima applicazione solo quest’anno, con le dichiarazioni dei redditi 2019, riguarda:
31 indici afferenti le attività del commercio;
18 indici relativi alle attività professionali;
25 indici per l’area dei servizi;
15 per il comparto delle manifatture.

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Sulla base degli indici approvati con il decreto sopra indicato, è espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell’art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate come ausilio all’applicazione degli indici, segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Come migliorare il proprio profilo di affidabilità?

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

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Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.

Per il periodo di imposta 2019, non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all’Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell’IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate.

>> Scarica il Decreto ministeriale 24/12/2019

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