Intestazione catastale fotovoltaici in copertura: l’errore sistematico che si commette sempre

Davide Galfrè 13/02/17

Gli impianti fotovoltaici sulla copertura di fabbricati esistenti sono un metodo intelligente per far sì che l’energia solare non vada sprecata nel nulla e possono altresì rappresentare, col tempo, un buon introito economico.

Purtroppo non sempre l’interesse economico collima con l’interesse ambientale, ma questo è un discorso più ampio che non può essere trattato nel presente articolo che, invece, pone l’attenzione su un problema altrettanto serio per i proprietari ed i gestori di detti impianti.

A proposito di copertura

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È ormai prassi consolidata inserire come intestazione catastale degli impianti fotovoltaici la ditta che ha installato l’impianto sulla copertura del fabbricato preesistente; in tal modo il fabbricato sottostante rimane intestato catastalmente al legittimo proprietario, mentre l’impianto fotovoltaico in copertura sarà intestato catastalmente alla ditta che lo ha, di fatto, installato.

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Tale modus operandi è tanto consueto che spesso i tecnici compilatori degli accatastamenti, con i quali si assegna altresì l’intestazione catastale, non fanno neanche più caso al reale titolo che intercorre tra chi ha realizzato i lavori di sistemazione dell’impianto fotovoltaico, il relativo possesso e la proprietà vera e propria dell’impianto; tale procedimento è operabile in quanto in un nuovo accatastamento il DOCFA consente di inserire l’intestazione catastale ex novo componendola al computer.

Spulciando numerosissimi accatastamenti di fotovoltaici in copertura presentati negli anni passati si nota che l’intestazione catastale viene assegnata sulla base di contratti di locazione o contratti di comodato d’uso (molte ditte installatrici in passato eseguivano il rifacimento della copertura di un capannone in cambio dell’utilizzo gratuito della stessa ai fini della produzione fotovoltaica); molto spesso si assegna la proprietà superficiaria della copertura al proprietario del fabbricato sottostante e la proprietà dell’impianto alla ditta che lo ha realizzato e lo gestisce detenendone il possesso.

Intestazione catastale fotovoltaici: cosa non fare e cosa fare

In questi è opportuno sottolineare che l’intestazione catastale dell’impianto alla ditta che ne detiene il possesso e la gestione è un errore grossolano; infatti, l’intestazione di un bene immobile deve derivare da un atto pubblico e non da un semplice contratto privato fra le parti (quali ad esempio la locazione ed il comodato). L’intestazione effettiva del bene è in capo al titolare del diritto di proprietà del fabbricato sottostante, in quanto non è mai stato stipulato un atto pubblico con cui costui cedesse un diritto reale sulla copertura ad un altro soggetto.

Ne consegue che, nei casi appena delineati, l’impianto fotovoltaico debba essere altresì inserito in un’eventuale successione o fallimento del soggetto titolare della proprietà effettiva o ancora, in caso di eventuale cambio di denominazione della società intestataria, non sia possibile presentare la voltura catastale senza che prima la società stessa ne acquisti il diritto reale spettantegli.

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L’unico modo concreto e corretto per non cadere nell’errore di assegnare l’intestazione catastale errata è fare in modo che la ditta che possiede l’impianto in copertura sappia cosa significhi avere la copertura in locazione o in comodato piuttosto che in proprietà o in usufrutto o in superficie e sulla base di tale consapevolezza (che solo un tecnico di fiducia pronto e preparato può offrirgli) fare la propria scelta contrattuale, unitamente al proprietario del fabbricato sottostante.

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