Tranne che per la comunicazione di inizio lavori semplice, tutti gli altri titoli edilizi prevedono l’intervento di un professionista tecnico abilitato. Ne abbiamo parlato diffusamente in questo articolo, analizzando gli interventi edilizi 2015-2016 dopo le modifiche apportate dallo Sblocca Italia e successivamente ci siamo occupati di temi specifici, come i frazionamenti e gli accorpamenti delle unità immobiliari e gli ampliamenti edilizi.
Con questo nuovo post concentriamo l’attenzione sul momento in cui è possibile iniziare i lavori in base al tipo di intervento edilizio e allo specifico titolo autorizzativo necessario.
Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA)
La CILA va inoltrata al Comune per mezzo di un tecnico di fiducia nominato dal committente che certifica il rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali per i lavori da realizzare. Con la comunicazione di inizio lavori asseverata è possibile realizzare un frazionamento di un appartamento e/o modificare le partizioni interne, purché non si vadano a modificare le strutture portanti dell’edificio, per realizzare una nuova camera o un angolo cottura o un bagno.
Nei casi di lavori con CILA gli interventi possono iniziare il giorno stesso della presentazione in Comune della comunicazione.
Segnalazione certificata di inizio attivita’ (SCIA)
La SCIA va preparata e inoltrata al Comune per mezzo di un tecnico di fiducia nominato dal committente dei lavori. Con la segnalazione certificata di inizio attività si possono realizzare interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione leggera, compreso il restauro e il risanamento conservativo e le opere di demolizioni e ricostruzioni senza modifica delle volumetrie esistenti.
Anche in questo caso il cantiere può iniziare a partire dal giorno stesso del deposito in Comune della segnalazione certificata di inizio attività.
Denuncia inizio attivita’ (DIA)
La denuncia di inizio attività riguarda interventi di ristrutturazione che portino a una modifica dei prospetti del fabbricato. Anche in questo caso il committente deve affidarsi a un professionista tecnico di propria fiducia che rediga la DIA e la depositi in Comune.
L’inizio dei lavori, in caso di presentazione della denuncia di inizio attività, possono avvenire solo dopo 30 giorni dal deposito presso lo Sportello unico per l’edilizia. Inoltre, a conclusione dell’intervento, il progettista deve presentare allo sportello unico un certificato di collaudo finale con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la DIA.
Permesso di costruire
Con il permesso di costruire che si rilascia per le nuove costruzioni, il committente deve affidarsi a un professionista tecnico di fiducia.
L’inizio dei lavori può avvenire solo a seguito del rilascio del permesso di costruire. In alternativa, in assenza di vincoli paesaggistici, dopo 30 giorni purché il responsabile del procedimento non abbia opposto parere contrario all’opera (formazione del c.d. silenzio-assenso).
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