Gli interventi di nuova costruzione sono trattati nel Testo Unico Edilizia in via residuale. In pratica, secondo il d.P.R. 380/2001, vengono considerate “nuove costruzioni” tutto ciò che non rientra nelle seguenti categorie (consulta anche la nostra Pagina Speciale Testo Unico Edilizia):
– interventi di manutenzione ordinaria
– interventi di manutenzione straordinaria
– interventi di restauro e risanamento conservativo
– interventi di ristrutturazione edilizia
In ogni caso, a fronte di una definizione tanto labile riscontrabile nel Testo Unico Edilizia, possiamo indicare alcuni interventi che debbono comunque essere considerati come di nuova costruzione e che vengono elencati nel volume Guida Essenziale al Testo Unico Edilizia , di Eugenio Lequaglie e Michele Miguidi.
1. Costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente.
2. Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.
3. Realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.
4. Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.
5. Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo.
6. Interventi pertinenziali che le norme tecniche e urbanistiche qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale (leggi anche l’approfondimento Incrementi di superfici e di volume: il limite del 20% per la ristrutturazione edilizia).
7. Realizzazione di depositi merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
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