Rieccoci con il consueto appuntamento di rassegna sentenze di materia edilizia e urbanistica pubblicate la scorsa settimana. La selezione di oggi prevede i seguenti temi: installazione ascensore, in quali casi è obbligatoria? Pergotenda, quando serve permesso di costruire? Ripostiglio, quale titolo edilizio è necessario?
Oltre a queste: destinazione a verde pubblico di area degradata, quando è illegittima? Pergotende chiuse lateralmente, serve permesso di costruire?
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Installazione ascensore, in quali casi è obbligatoria?
TAR Liguria, sez. I, sent. 7 gennaio 2021 n. 4
È illegittimo il provvedimento che subordini l’istallazione di un ascensore alla comprovata fruizione da parte di un disabile residente nell’edificio, essendo sufficiente la presenza di persone anziane o con ridotta capacità motoria
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (artt. 77 e ss. del d.p.r. n. 380/2001, nei quali è confluita la legge n. 13/1989) costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici.
Di conseguenza, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, l’intervento deve essere consentito anche quando si tratti di persone anziane o che hanno una capacità motoria ridotta e, comunque, indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’opera da parte di portatori di handicap, trattandosi di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione al disabile in quanto tale (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2020, n. 1682, cit.; Cons. St., sez. II, 14 gennaio 2020, n. 355; Cons. St., sez. II, 28 ottobre 2019, n. 7318; Cass. civ., sez. II, 12 aprile 2018, n. 9101; Cons. St., sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824, cit.; Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2017, n. 7938; Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2012, n. 18334, la quale ha sancito l’irrilevanza della presenza di invalidi nell’edificio in cui venga inserito un ascensore, giacché le disposizioni in esame “sono volte a consentire ai disabili di accedere senza difficoltà in tutti gli edifici, e non solo presso la propria abitazione”; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 25 settembre 2018, n. 9557).
È pertanto illegittimo il provvedimento che subordini l’istallazione di un ascensore alla comprovata fruizione da parte di un disabile residente nell’edificio (Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2020, n. 1682, cit.; Cons. St., sez. II, 28 ottobre 2019, n. 7318, cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 17 luglio 2019, n. 1659; T.A.R. Marche, sez. I, 2 maggio 2018, n. 339).
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Pergotenda, quando serve permesso di costruire?
TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 5 gennaio 2020 n. 48
Non richiede il permesso di costruire la posa di tende di plastica che scorrono in delle piccole guide di metallo apposte sul muro e finalizzate a offrire riparo agli avventori di un’attività commerciale
La posa di tende di plastica che scorrono in delle piccole guide di metallo apposte sul muro e finalizzate a offrire riparo agli avventori di un’attività commerciale non è opera bisognevole di titolo edilizio, trattandosi di intervento poco significativo – nel quale è evidente la prevalenza dell’elemento tenda – e finalizzato all’arredo di uno spazio esterno, occupato legittimamente dalla parte ricorrente per l’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Può richiamarsi nella fattispecie la giurisprudenza formatasi in tema di installazione di una “pergotenda” quale struttura realizzata con teli amovibili appoggiata su un preesistente manufatto. Sul punto si richiama quanto deciso recentemente dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sent. 25 maggio 2020, n. 3309) proprio in tema di “pergotenda”, secondo cui «Gli artt. 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dispongono che soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, che determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
L’art. 6, comma 1, del suddetto decreto dispone che non occorre alcun titolo abilitativo per l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria.
Questo Consiglio ha già avuto modo di affermare che la “pergotenda” è un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, non necessità di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione (Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8190).
Più in particolare, si è in presenza di una pergotenda in presenza di un intervento che «non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale» (Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777).
L’opera principale non è «l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8190 del 2019, cit.).
Si è aggiunto che una struttura che abbia tali caratteristiche «non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio». Infatti, «la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8190 del 2019, cit.).
In definitiva, in presenza degli elementi identificativi sopra descritti, la struttura realizzata deve essere qualificata quale «arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001». (Cons. Stato, sez. VI, n. 1777 del 2014, cit.)».
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Ripostiglio, quale titolo edilizio è necessario?
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. 4 gennaio 2021 n. 19
Serve il permesso di costruire per un manufatto costituito da pilastri in ferro e legno, di rilevanti dimensioni, destinato a ripostiglio per materiale vario e per ricovero di legname e autovetture
Deve considerarsi nuova costruzione un manufatto costituito da pilastri in ferro e legno con soprastante copertura in travetti di legno ricoperti da un telo, poggiante su una platea in calcestruzzo armato, avente 7,80 metri di lunghezza, 6,23 metri di larghezza, 3,24 metri di altezza in colmo, 2,15 metri in gronda, per una complessiva superficie coperta pari a 48,60 mq. e destinato a ripostiglio per materiale vario e per ricovero di legname e autovetture.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e) del Testo unico dell’edilizia sono “interventi di nuova costruzione” quelli che realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, quali “e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”.
Pertanto, ai fini dell’individuazione della natura precaria di un intervento edilizio, la norma indica non solo un criterio strutturale ma un criterio primariamente funzionale.
Il permesso di costruire è quindi necessario non solo per le opere murarie tradizionali, ma in generale per gli interventi idonei ad alterare lo stato dei luoghi con carattere non temporaneo o contingente, in quanto funzionali a soddisfare esigenze permanenti, non rilevando ad escludere la necessità del titolo edilizio la precarietà strutturale del manufatto e la sua rimovibilità. (T.A.R. Toscana, Sez. III, 5 luglio 2017, n. 908; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12 giugno 2015, n. 992). La precarietà dell’opera edilizia è limitata, infatti, all’ipotesi di un suo utilizzo specifico e temporalmente limitato.
Nel caso di specie, per dimensioni (quasi 50 mq) e caratteristiche costruttive (il basamento costituito da una platea in cemento) e funzionali (l’utilizzo pluriennale), il manufatto non può essere qualificato come precario e rientra, quindi, nella categoria delle nuove costruzioni indicata al nominato articolo 3, comma 1, lett. e.5 del T.U. dell’edilizia, realizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire.
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Destinazione a verde pubblico di area degradata, quando è illegittima?
TAR Veneto, sez. I, sent. 4 gennaio 2021 n. 4
Non è illegittima la scelta urbanistica compiuta dal Comune di destinare a verde pubblico un’area situata in zona di degrado, già utilizzata per ospitare giostre, feste di paese ed altre attività ricreative e sociali
Le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità.
In sede di pianificazione del territorio la discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone per quanto riguarda le scelte in ordine alle destinazioni dei suoli è, infatti, talmente ampia da non richiedere una particolare motivazione, al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il piano regolatore generale, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo.
Le evenienze generatrici di affidamento “qualificato” sono ravvisabili nell’esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione.
In mancanza di tali eventi non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa di quella pregressa, ma solo un’aspettativa generica analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all’utilizzazione più proficua dell’immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione, in quanto si porrebbe in contrasto con la natura generale dell’atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 30 giugno 2020, n. 4467; Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854; Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2104; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15 giugno 2020, n. 1167).
Alla luce delle suesposte considerazioni, non appare illegittima la scelta urbanistica compiuta dal Comune di destinare a verde pubblico un’area situata in zona di degrado, già utilizzata per ospitare giostre, feste di paese ed altre attività ricreative e sociali.
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Pergotende chiuse lateralmente, serve permesso di costruire?
TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 30 dicembre 2020, n. 14145
Serve il permesso di costruire per due pergotende chiuse con pannellature laterali al servizio di un’attività commerciale
Non è sufficiente la SCIA per la realizzazione di due pergotende chiuse con pannellature laterali, che creano, quali strutture di utilizzo permanente, nuovi ambienti, con tavoli, sedie e attrezzatura da bar in uno dei due, adibiti al consumo di alimenti e bevande, con incremento dunque di superficie e volumetria; trattasi di intervento di ristrutturazione edilizia richiedente invece il previo conseguimento di apposito permesso di costruire, in assenza del quale è corretta l’ingiunzione id rimozione quali strutture abusive, ex art.33 del D.P.R. n.380 del 2001 (cfr. TAR Marche, n.46 del 2020, Tar Calabria, II, n.1611 del 2019, TAR Lazio, II bis, n.6319 del 2018).
Trattandosi di intervento non astrattamente realizzabile tramite SCIA, la segnalazione presentata risulta improduttiva di effetti in parte qua; pertanto, l’Amministrazione può emettere la misura repressiva, indipendentemente dall’esercizio del potere di autotutela (cfr. TAR Lombardia-Brescia, I, n. 800 del 2018).
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