IMU terreni agricoli, esenzione: caratteristiche per averla

Quali caratteristiche devono avere gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti per essenti esentati dal pagamentio dell’IMU sui terreni agricoli che coltivano.

L’esenzione del pagamento IMU per i terreni agricoli a favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), riguarda anche CD e IAP pensionati, che devono essere iscritti nella previdenza agricola e che continuano a condurre i propri terreni.

Esenzione IMU terreni agricoli per CD e IAP

La risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018 del Dipartimento delle Finanze del Mef pone l’accento su questo punto e risponde ai quesiti sulla corretta applicazione della normativa sull’imposta municipale propria (IMU) per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo.

L’ha stabilito la Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 13, legge 208/2015). La risoluzione delle Entrate mette in chiaro il punto su CD e IAP pensionati.

Per beneficiare del trattamento agevolato è necessaria la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
– essere proprietario del del fondo e iscritto alla previdenza agricola
– il fondo deve essere usato in modalità agro-silvo-pastorale, con attività dirette alla coltivazione del fondo
– il proprietario deve avere la qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (ex articolo 1, Dlgs 99/2004).

Differenze tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale

Coltivatore diretto è chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con il lavoro proprio o della sua famiglia e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo (cfr articolo 1647 c.c e articolo 2, legge 9/1963)

Imprenditore agricolo professionale è chi ha conoscenze e competenze professionali e dedica alle attività agricole indicate dall’articolo 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle stesse attività almeno 50% del proprio reddito globale da lavoro. Dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni a esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, o in associazioni o altri enti operanti nel settore agricolo (articolo 1, comma 1, Dlgs. 99/2004).

Redazione Tecnica

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