Le stazioni appaltanti ora sanno quali criteri adottare per determinare l’importo a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura: è in arrivo il decreto interministeriale (Giustizia e Infrastrutture) che definirà tali parametri.
Quello che si cerca di combattere con questo decreto è il ribasso selvaggio delle offerte nelle gare pubbliche per i servizi di architettura e ingegneria, ribasso sin’ora possibile in quanto sono state cancellate le tariffe minime obbligatorie, operata dalla riforma Bersani del 2006 e poi proseguita con il decreto Liberalizzazioni (DL n. 1/2012).
Dal 2006 all’agosto del 2012, quindi, le stazioni appaltanti non avevano un riferimento preciso per determinare gli importi da porre a base delle gare. È arrivata poi una soluzione parziale del problema con il Decreto Crescita, n. 83/2012, che ha previsto il ritorno alle tariffe professionali (come fissate dal D.M. 4 aprile 2001) fino all’emanazione del nuovo decreto con i nuovi parametri.
Secondo indiscrezioni di stampa, il nuovo decreto preparato dai ministeri della Giustizia e delle Infrastrutture, stabilisce che il corrispettivo del progettista – composto da compenso, spese e oneri accessori – deve essere congruo, deve garantire la qualità delle opere e salvaguardare l’interesse pubblico.
Nella valutazione del compenso si dovrà tenere conto di alcuni fattori, che elenchiamo di seguito:
– complessità dell’incarico;
– importanza dell’opera;
– importanza delle voci di costo.
Per quanto riguarda spese e oneri accessori, l’importo dovrà essere determinato forfettariamente per una percentuale del compenso del 25% per le opere che costano fino a 1 milione di euro, e del 10% per gli importi delle opere il cui costo è superiore a 25 mila euro (le percentuali vanno applicate per interpolazione lineare se ci sono importi intermedi).
Il corrispettivo del progettista deve infine garantire la qualità delle opere e salvaguardare l’interesse pubblico.
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