Aggiornamento dell’1 settembre 2022: È stato firmato dal ministro Cingolani il decreto del ministero della Transizione ecologica (di concerto con quello degli Affari regionali) che dà attuazione a una delle semplificazioni in materia energetica previste dal decreto Energia (o Bollette, Dl 17/2022, all’articolo 10) di cui parliamo in questo articolo.
Il Dl attribuiva infatti al Mite il compito di individuare condizioni e modalità per l’estensione del modello unico semplificato (già utilizzabile dal 2015 per impianti fino ai 20 kW, e dal 2021 per impianti fino a 50 kW) agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW. Il modello unico consente di accedere a una procedura online semplificata che razionalizza lo scambio di informazioni tra Comuni, gestori di rete e Gse.
Dopo questo decreto del Mite, il modello unico si applica quindi agli impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.
Ricordiamo che il Decreto Energia, all’articolo 9, ha classificato l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici come edilizia libera. Continua a leggere l’articolo per i dettagli sulle misure introdotte dal Decreto Energia sul fotovoltaico…
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* 22 aprile 2022: Nella giornata di giovedì 21 aprile 2022 è arrivato l’ok definitivo alla conversione in legge del Decreto Energia (detto anche Decreto Bollette), ovvero il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
In sede di conversione sono stati approvati diversi emendamenti che si aggiungono al testo originale del decreto introducendo nuove misure, come il contrasto alla povertà energetica e la semplificazione delle procedure autorizzatorie per impianti fotovoltaici e a fonti rinnovabili.
Ulteriori misure riguardano il riscaldamento e l’aria condizionata negli uffici pubblici, che subiscono una stretta (la media ponderata delle temperature dell’aria non dovrà superare i 19 gradi in inverno e i 27 gradi in estate), e l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica.
In questo articolo abbiamo visto invece le novità che riguardano i bonus edilizi: è stata infatti approvata la possibilità di una quarta cessione del credito
Installazione libera di impianti fotovoltaici e termici
Ma concentriamoci sulla questione della semplificazione dei procedimenti autorizzatori per impianti fotovoltaici e a fonti rinnovabili. In sostanza, come annunciato da Brunetta nei giorni scorsi, non sarà richiesta nessuna autorizzazione per l’installazione di fotovoltaico e termico, salvo su edifici considerati beni culturali. L’installazione sugli edifici di pannelli solari, termici o fotovoltaici, sarà quindi liberalizzata.
Gli articoli di nostro interesse del decreto sono sostanzialmente quelli dal 9 al 15. Vediamo nel dettaglio cosa prevedono.
Articolo 9, edilizia libera
L’articolo 9, comma 1, interamente sostituito nel corso dell’esame presso la Camera, prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici (o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici) e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici. Si tratterà quindi di edilizia libera.
Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In questo caso la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.
La realizzazione degli impianti in edilizia libera è consentita anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici (eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale).
Il comma 1-bis dispone che la procedura abilitativa semplificata si applichi ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
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Il comma 1-quinquies dispone che siano realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.
Gli articoli 9-bis e 9-ter, intervengono poi, rispettivamente, sulla disciplina vigente relativa ai requisiti e dimensionamento degli impianti termici, e sull’applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata) per l’attività di realizzazione e esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW.
Articolo 10, modello unico semplificato
L’articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, come modificato dall’articolo 9, comma 1 del provvedimento in esame.
L’articolo 10-bis dispone che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, sia possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60% dell’area industriale di pertinenza.
L’articolo 10-ter interviene sulla disciplina relativa ai criteri in base a cui un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, viene introdotta un’ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, escludendo l’allacciamento di utenze diverse da quella dell’unità di produzione e dell’unità di consumo.
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Articolo 11, aree agricole
L’articolo 11 introduce deroghe alla norma (contenuta nell’articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 – legge n. 27 del 2012) che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).
L’articolo 11-bis introduce iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.
>> Per l’analisi integrale di tutti gli articoli di interesse si rimanda a questo documento (DL 17 Energia (AS 2588) – Monitoraggio 20 aprile 2022)
Il testo del ddl di conversione in legge entrerà in vigore solo una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si attende anche l’aggiornamento delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura e d’intesa con la Conferenza Unificata).
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