Il CTU consegna un giorno in ritardo: ZAC, compenso tagliato!

In pratica è bastato un solo giorno di ritardo per la consegna della relazione tecnica. Lo ha affermato l’ordinanza n. 22621/2019 della Cassazione, che ha colto l’occasione per stabilire un importante principio di diritto distinguendo i casi in cui il compenso è calcolato a tempo oppure no.

Nel secondo caso in particolare la decurtazione del compenso di un terzo è automatica, secondo quanto previsto dall’art. 52 del Testo Unico delle spese di giustizia DPR n. 115/2002, seguendo il principio volto a disincentivare comportamenti poco virtuosi da parte degli ausiliari del giudice.

Ma vediamo in dettaglio il caso oggetto della sentenza.

CTU in ritardo, ecco il caso in cui il compenso è tagliato

La Cassazione infatti ha accolto il motivo del ricorso relativo al compenso del CTU perché fondato. Secondo il comma 2 dell’art. 52 del DPR n. 115/2002 prevede che «Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo».

Ti consigliamo

La vicenda

La donna oggetto del caso si era opposta a un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso al CTU, un geometra che aveva prestato la sua opera in una causa civile. La ricorrente aveva denunciato l’eccessività della liquidazione, in relazione alle spese da rimborsare e all’onorario richiesto per la consulenza, invocando la riduzione di questi ultimi nella misura di un terzo come previsto dall’art 52 del DPR n. 115/2002, in quanto la relazione è stata depositata in ritardo rispetto al termine assegnato dal giudice.
Dalla norma si evince che per gli onorari che non vengono calcolati a tempo si applica la riduzione di un terzo, senza che il giudice possa vagliare la sanzione, né il relazione all’entità né al ritardo del deposito, come leggeremo dalla sentenza stessa.

Leggi anche: Rumore di fondo: CTU, i compiti e le responsabilità

Dopo l’entrata in vigore appunto del DPR n. 115/2002 la decurtazione, che prima era fissata nella misura di un quarto, ora è stabilita a un terzo, per «disincentivare comportamenti non virtuosi degli ausiliari del giudice, dai quali può derivare la dilatazione dei tempi del processo e la lesione del cd. “giusto processo” di cui all’art. 111 della Costituzione».
In questo modo viene introdotto un dovere di diligenza e collaborazione dell’ausiliario che, nel caso si renda conto di non poter rispettare la scadenza fissata dal giudice, è tenuto a presentare un’istanza di differimento.

Cosa ha ribadito la Cassazione?

La Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui: «La decurtazione degli onorari del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art 52 del DPR n. 115 del 2002 per il caso in cui la prestazione non sia stata completata nel termine originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, rispettivamente stabilita per il caso di onorari a tempo dall’esclusione delle prestazioni svolte nel periodo successivo alla scadenza del termine , e per gli altri onorari non determinati a tempo dalla riduzione fissa nella misura di un terzo, costituisce sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell’ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo.
E ancora: «In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all’entità del ritardo in cui è incorso l’ausiliario nel deposito della sua relazione».

Puoi scaricare direttamente qui l’ordinanza della Cassazione

Potresti approfondire con

Disturbo da rumore e isolamento acustico nelle abitazioni

Il testo chiarisce che il recente comma 746 della legge di bilancio 2019, che vorrebbe cambiare il limite della tollerabilità delle immissioni di rumore nelle abitazioni (art. 844 codice civile), in realtà non cambia affatto il limite che rimane 3 dB sul rumore di fondo L95. L’autore mostra come eseguire le misurazioni fonometriche per valutare la tollerabilità, con numerosi esempi dettagliati di analisi acustiche, soprattutto nel caso frequente e difficile del rumore intrusivo di livello sonoro basso in camere da letto di notte a finestra chiusa. È anche spiegato quando il fonometro di Classe 1 ai livelli sonori molto bassi vicini al rumore autogenerato in realtà non misura in Classe 1 e viene dichiarato tollerabile un rumore che non lo è. Soprattutto il libro vuole dare risposta alla richiesta di chi acquista l’appartamento e chiede requisiti acustici che garantiscano il comfort e la privacy dal rumore del vicinato, oltre e al di là dei limiti prescritti dalla legge per l’isolamento acustico (D.P.C.M. 5/12/97).Per coloro che svolgono consulenze tecnico-legali di CTU e CTP per immissioni di rumore il testo inquadra la risposta al quesito posto dal Giudice al CTU, non soltanto per la prima parte, se il rumore lamentato dal ricorrente esiste e se supera la tollerabilità, ma anche per la seconda parte di quali siano i rimedi per ridurre il rumore entro la tollerabilità. È spiegato che per determinare l’aumento dell’isolamento acustico necessario per la tollerabilità occorre riferirsi ai descrittori che rappresentano l’effettivo isolamento acustico percepito soggettivamente dalle persone, standardizzato rispetto al tempo di riverberazione, cioè DnT,w e L’nT,w che sono diversi dal potere fonoisolante R’w e dal calpestio normalizzato L’nw prescritti dal D.P.C.M. 5/12/97 e dalla norma UNI 11367.A integrazione del testo sono resi disponibili in rete, al link accessibile con apposito codice, files di dimostrazioni audio di rumori spiegate nel libro, per sentire quanto è il supero del rumore di fondo, allo scopo di rendersi conto di cosa significhino nella realtà i limiti della tollerabilità giudiziaria e dell’accettabilità amministrativa.Giorgio Campolongo è ingegnere specialista in acustica e vibrazioni, con 40 anni di esperienza di consulenze giudiziarie per immissioni di rumore e per mancanza dei requisiti d’isolamento acustico nelle abitazioni in oltre duemila casi. È stato docente di Acustica Applicata ad Architettura del Politecnico di Milano ed è autore di 6 libri e di 120 articoli tecnici di acustica. È presidente di Missione Rumore, associazione italiana per la difesa dal rumore. www.rumoreincasa.it

Giorgio Campolongo | 2019 Maggioli Editore

32.00 €  30.40 €

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento