Nel caso di nuove costruzioni, i parcheggi previsti dagli standard di legge,(in pratica quelli obbligatori nella misura di 1 m3 per ogni 10 m3 di costruzione) non pagano il contributo di costruzione. Resta ovviamente inteso che la predisposizione di ulteriori aree destinate a parcheggio, che eccedano i valori stabiliti dalla legge, sono invece sottoposti al pagamento del contributo. A confermarlo, una volta di più, è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6154 del 22 novembre 2011.
La disciplina che riguarda la realizzazione dei parcheggi negli edifici di nuova costruzione è contenuta nell’art. 41 sexies della l. 1150/1942, introdotto dalla l. 765/1967 e successivamente modificato dall’art. 2, comma 2 della legge Tognoli (l. 122/1989). Nello specifico la norma stabilisce che: “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad 1 metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione”.
Come viene esplicitato in una nota ANCE, l’art. 41 sexies non fornisce indicazioni circa il regime contributivo di questi parcheggi. Per questo aspetto bisogna, invece, fare riferimento all’art. 11 della l. 122/1989, in base al quale le opere e gli interventi previsti dalla stessa Legge Tognoli costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della legge 10/1977.
Quest’ultima norma, continuano gli esperti dell’ANCE, è ora contenuta nel’art. 17, comma 3, lettera c) del testo unico dell’edilizia (d.P.R. 380/2001) e prevede l’esonero dal contributo di costruzione per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. L’art. 11 della legge 122/1989 trova dunque applicazione anche ai parcheggi ubicati nelle nuove costruzioni realizzati nella misura di legge.
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