Gli adempimenti dei Comuni in materia di efficienza energetica e sostenibilità ambientale

Nell’ultimo Rapporto sulle Energie Rinnovabili nelle Città pubblicato da IRENA, l’Associazione Internazionale per le Energie Rinnovabili, si rileva che le città sono arrivate a concentrare oltre metà della popolazione mondiale e, di conseguenza, a consumare il 65% dell’energia globale.

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La Commissione europea, invece, afferma che in Europa è circa il 75% a popolare le aree urbane e che queste sono responsabili fino all’80% del consumo di energia e della stessa percentuale di emissioni di CO2.

Ecco perché le amministrazioni locali, in virtù della loro vicinanza ai cittadini, sono in una posizione ideale per affrontare direttamente tali problematiche e possono contribuire a riconciliare interessi pubblici e privati ed integrare l’utilizzo dell’energia sostenibile nell’ambito degli obiettivi di sviluppo locale.

In questo contesto in Italia sono già stati attribuiti molti adempimenti alle pubbliche amministrazioni, in particolare ai Comuni. Nel presente articolo si cercherà di farne una breve carrellata.

Piano Energetico Comunale

La legge 9 gennaio 1991, n.10, “Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia“, ha introdotto l’obbligo per cui i piani regolatori generali dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti debbano prevedere uno specifico piano relativo all’uso delle fonti rinnovabili.

Tale piano, comunemente chiamato Piano Energetico Comunale (PEC), è un documento che cammina a braccetto con gli altri strumenti di pianificazione urbana e comporta sia la misura dei consumi di energia e delle emissioni della città, suddivisi per settori, che l’analisi di questi dati e l’individuazione degli interventi di risparmio dei combustibili fossili e la promozione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile

La Commissione Europea nel 2008 ha rilanciato la lungimirante idea avuta dal legislatore italiano nel 1991 e ha promosso l’iniziativa del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, con il quale, su base volontaria, stringe un patto direttamente con i Sindaci delle città europee, senza limite di popolazione, per un impegno all’abbattimento delle emissioni di CO2, e possibilmente degli altri gas climalteranti, di oltre il 40% entro il 2030 attraverso l’adozione di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che è un documento molto simile al piano energetico comunale, ma non vincolato agli strumenti urbanistici, per la cui redazione, attuazione e monitoraggio la Commissione, attraverso un Ufficio dedicato, fornisce un help desk basato sulla conoscenza e l’esperienza maturata in questi anni.

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Con l’adesione al Patto dei Sindaci i comuni europei entrano in rete e collaborano tra di loro, partecipano direttamente all’attuazione delle politiche energetiche comunitarie, e, attraverso progetti condivisi, possono accedere a risorse finanziarie direttamente erogate dalla Commissione.

Il Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia

Sempre la legge 10 del 1991 ha introdotto l’obbligo per i Comuni con un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tipicamente si tratta di comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti) della nomina di un responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, meglio conosciuto come Energy Manager. Tale nomina va comunicata entro il 30 aprile di ogni anno al FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) e, in caso di mancato adempimento, sono previste sanzioni che vanno da 5.164,57 euro a 51.645,69 euro.

All’Energy Manager vengono attribuiti una molteplicità di compiti, tra cui individuare le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurare la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali e predisporre i dati energetici necessari per la comunicazione all’ufficio ministeriale.

Ma l’Energy Manager assume anche il ruolo di tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dai contratti di Servizio Energia sottoscritti dal Comune ed ha il compito di integrare, attraverso un’attestazione di verifica, la relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici degli edifici (trattata nel paragrafo successivo) di proprietà comunale per i quali insiste l’obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili.

Inoltre, egli è il soggetto riconosciuto per operare nel mercato dei titoli di efficienza energetici nei casi in cui l’ente comunale abbia messo in atto misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria, costituendo questa un’opportunità per incentivare interventi di miglioramento dell’efficienza energetica presso la pubblica amministrazione.

Con il decreto 4 luglio 2014, n.102, quest’ultima opportunità è riconosciuta solo qualora l’Energy Manager sia un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato da un ente terzo accreditato da Accredia secondo lo schema di certificazione per la conformità alla norma tecnica UNI CEI 11339.

Per questo motivo, e visto anche le competenze specifiche riconosciute all’EGE in materia di gestione dell’energia e, per esempio, nell’elaborazione delle diagnosi energetiche per la quale sono i soggetti autorizzati a condurle, è opportuno che l’Energy Manager nominato sia un Esperto in Gestione dell’Energia.

Molti Comuni, in virtù delle attività che gli Energy Manager sono chiamati a condurre, hanno predisposto degli Uffici Energia ai quali hanno affidato un doppio compito: un primo compito di supporto a tecnici, imprese e singoli cittadini per informazioni e consulenza sui temi del risparmio energetico, fonti energetiche rinnovabili, uso razionale dell’energia, bioedilizia e possibili forme di agevolazioni, contributi e finanziamenti a livello locale, nazionale ed europeo; ed un secondo compito di supporto alle attività interne al Comune come il monitoraggio dei consumi energetici comunali, mantenerne un catasto sempre aggiornato, determinare eventuali criticità e sprechi ed identificare costantemente azioni capaci di conseguire risparmi energetici ed economici per le casse dell’ente, nonché la gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori di energia e tutte le attività connesse al ruolo dell’Energy Manager, che ne è a capo.

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La Relazione Tecnica di cui all’articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n.10 e le prescrizioni in materia di prestazione energetica degli edifici.

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, nel caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione totale o parziale, ampliamento, riqualificazione energetica, ristrutturazione o sostituzione di impianti, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico del comune, in duplice copia, la denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni di legge in materia di prestazione energetica degli edifici (contenute nel decreto ministeriale 26 giugno 2015, cosiddetto dei “Requisiti Minimi”, di attuazione del d.lgs.192/2005), pena la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento, oltre ad una sanzione amministrativa comminata dal Comune.

Inoltre, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, e la conformità alla relazione tecnica, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, che è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

Ma il Comune non deve limitarsi solo ad acquisire tale documentazione, deve in più definire le modalità e applicare i relativi controlli, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, ai fini del rispetto delle prescrizioni in materia, attraverso accertamenti e ispezioni sia in corso d’opera sia in seconda battuta entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, ispezioni volte a verificare la conformità alla documentazione.

Infine il rilascio da parte del Comune del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione dell’attestato di prestazione energetica dell’edificio.
In questo contesto, professionalità di estrema competenza in materia sono richieste all’interno dei comuni stessi ed è chiaro come assuma una rilevante importanza la presenza dell’Energy Manager, specie se Esperto in Gestione dell’Energia, quale tecnico con le adeguate conoscenze per adempiere in modo idoneo alle suddette attività di ispezione e controllo.

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Allegato energetico-ambientale al Regolamento Edilizio

Al fine di definire con chiarezza gli adempimenti, le prescrizioni di legge e le modalità di controllo, sarebbe opportuno (non obbligatorio) l’approvazione di un documento, parte integrante del Regolamento Edilizio Comunale, che recepisca a livello comunale l’attuale normativa sulla prestazione energetica degli edifici e riporti in maniera chiara e fruibile, in accordo anche alle altre regole comunali, i requisiti minimi con la possibilità di fissare ulteriori standard più stringenti.

Si tratta di un allegato energetico-ambientale che dovrebbe riportare anche le istruzioni per il deposito della relazione tecnica, degli attestati di qualificazione energetica e degli attestati di prestazione energetica, le modalità di controllo dei suddetti documenti e di ispezione degli edifici da parte del preposto ufficio comunale, e, nel caso di edifici che migliorino le prescrizioni di legge, potrà definire premialità come la concessione di maggiori volumetrie edificabili, sconti sugli oneri di urbanizzazione e concessione di finanziamenti.

Prescrizioni in materia di prestazione energetica degli edifici per la P.A.

Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2 è fatto obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica e di affiggerlo con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

Inoltre, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato, la pubblica amministrazione ha l’obbligo, prima dell’inizio di qualsiasi lavoro, di predisporre una diagnosi energetica che attesti la bontà economica di tali interventi, per la realizzazione dei quali deve far ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata.

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Ancora, la legge dispone che le prescrizioni in materia di presenza e utilizzo delle fonti rinnovabili, valide per i nuovi edifici e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, per le pubbliche amministrazioni sono incrementate del 10 per cento, affidando al pubblico il compito di dare il buon esempio al privato.

Infine, in relazione all’acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli ed attrezzature che consumano energia, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono l’acquisto di prodotti con ridotto consumo energetico.

Accesso del pubblico all’informazione ambientale

Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali e darne specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta “Informazioni ambientali”.

Per informazione ambientale si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e le interazioni tra questi elementi, e , inoltre, fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente.

Smart City

In tema di energia e di emissioni climalteranti, per dare piena attuazione all’obbligo di accesso del pubblico all’informazione ambientale, il Comune potrebbe decidere di adottare uno strumento informatico da supporto all’Energy Manager, all’Ufficio Energia o semplicemente all’Ufficio Tecnico, nella gestione e nel monitoraggio dei consumi energetici e delle relative emissioni di CO2 e nel sostegno al conseguimento degli obiettivi individuati dalla strategia di attuazione della politica energetica dell’ente.

Un sistema informatico web-based che preveda una serie di funzionalità quali, ad esempio, un catasto energetico online e georeferenziato degli edifici, degli impianti e del parco veicoli di proprietà comunale, la consultazione dei consumi energetici delle singole utenze in capo all’ente, una serie di reportistica dettagliata per centro di consumo, anno, fonte energetica ed emissioni di CO2, un portale del cittadino con informazioni sulla normativa, gli incentivi, lo sviluppo di progetti partecipati dalla cittadinanza come bike sharing, car pooling, piani per gli spostamenti sostenibili dei cittadini, e tutto quanto possa essere di supporto alla diffusione e alla sensibilizzazione ad una nuova cultura sull’uso razionale dell’energia e che in futuro, nella transizione verso una “smart city”, possa integrarsi con un sistema di gestione telematica della città.

Il Green Public Procurement

Il Green Public Procurement (GPP) è l’approccio in base al quale le pubbliche amministrazioni integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita. Lo scopo è quello di ottenere maggiore trasparenza da parte dei fornitori, investire in modo più efficiente non seguendo più il principio del prezzo più basso, influenzare i fornitori a produrre beni e servizi di maggiore qualità e rappresentare un esempio per il settore privato nella scelta di prodotti eco-sostenibili.

Mentre per i privati l’adozione del GPP è volontaria, per le pubbliche amministrazioni è cogente ed in buona sostanza si tratta dell’obbligo di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati nel Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale, aggiornato con il decreto ministeriale 10 aprile 2013.  L’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo Codice degli Appalti), disciplina l’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi.

Detto obbligo si applica alle categorie di forniture e affidamenti non connessi agli usi finali di energia per almeno il 50% del valore a base d’asta (che diventa il 62% dal 01/01/2017 aumentando ogni anno fino al 100% dal 01/01/2020) quali i servizi di pulizia e forniture di prodotti per l’igiene, i servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione, i servizi di gestione dei rifiuti urbani, le forniture di articoli di arredo urbano e le forniture di carta in risme e carta grafica, mentre si applica per l’intero valore delle gare alle categorie di appalto connesse agli usi finali di energia, come l’acquisto di lampade e di servizi per l’illuminazione pubblica, le attrezzature elettriche ed elettroniche per l’ufficio, i servizi energetici per gli edifici e l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici.

Enrico Ninarello

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