I geometri dipendenti pubblici che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge possono iscriversi all’albo professionale nella provincia di appartenenza. A confermare la notizia è il Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri laureati con una recentissima circolare inviata ai presidenti dei collegi provinciali.
“Il decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, ed il conseguente DPR n. 137/2012”, si legge nella circolare, “nel disporre che l’accesso alla professione è libero e che sono vietate le limitazioni non fondate sui motivi espressamente indicati nelle medesime norme, hanno rimosso anche il divieto di iscrizione all’albo dei geometri conetnuto nell’art. 7 del RD n. 274/1929“.
Nel merito, per quanto riguarda l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra, l’accesso è consentito a coloro i quali possiedono l’abilitazione professionale, avendo sostenuto l’esame di Stato o siano già stati iscritti all’albo in passato.
Sull’aspetto relativo alla possibilità per un geometra dipendente pubblico di esercitare anche la libera professione in modo privato, il CNGeGL specifica che “i pubblici dipendenti, benché iscritti all’albo, potranno senz’altro svolgere l’attività professionale di geometra nell’interesse dell’ente di appartenenza, ma sarà l’ente datore di lavoro a stabilire se potranno esercitare anche la libera professione, alla luce della normativa applicabile allo specifico rapporto di lavoro”.
Scarica il testo integrale della circolare del CNGeGL del 13 febbraio 2014
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