Generatori di calore a biomassa, si allarga il divieto in Piemonte

Il 2018 ha portato a moltissimi aggiornamenti normativi di ambito regionale circa l’utilizzo delle biomasse come fonte di riscaldamento. Vediamo quali e quali scadenze ci sono in Piemonte.

Davide Galfrè 09/01/19

Per l’utilizzo dei generatori di calore a biomasse, le regioni della zona padana (per esempio Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) sono state le più attive, trattandosi della zona in cui il problema dell’inquinamento è maggiore in Italia.

In particolare la Regione Piemonte ha statuito di limitare, anche per gli anni avvenire, l’utilizzo delle biomasse come fonte di riscaldamento tramite Delibera della Giunta Regionale del 14/09/2018 n. 29-7538. Tale deliberazione non è stata molto pubblicizzata in modo da rendere edotta la cittadinanza sulla quale si riverseranno le conseguenze della deliberazione stessa e inoltre ha messo sul piede di guerra i rivenditori di generatori di calore che potrebbero trovarsi in magazzino degli apparecchi scaldanti non più vendibili.

La deliberazione infatti pone dei grossi limiti all’utilizzo dei generatori di calore a biomassa (legna, pellet, cippato, residui di attività agricole etc.) e fa seguito al precedente D.M. n. 186/2017 che prevedeva una classificazione ambientale di tali generatori di calore da due a cinque stelle in base alla quantità di emissioni ed al rendimento (dove due stelle è il grado di efficienza più basso e cinque il migliore).

Generatori di calore a biomassa, i contenuti del D.M. 186

Il D.M. 186/2017 elencava come esempi di generatori di calore a biomassa i camini aperti, camini chiusi, le stufe a legna anche ad accumulo, le cucine a legna, le caldaie a biomassa, le termostufe, le stufe e gli inserti a pellet. In maniera più ampia, però, bisogna sottolineare che già la Legge 90/2013 aveva comunque inserito i generatori a biomassa fissi con potenza superiore a 5 kW tra all’interno della definizione di “impianto termico” e che, dunque, dovevano essere altresì indicati all’interno del libretto di impianto e di un eventuale Attestato di Prestazione Energetica del fabbricato cui serve.

Apparecchi di cottura? Non sono impianti termici

Occorre altresì precisare, per poter dare al cittadino medio che magari da sempre si scalda con la stufa, che il Comitato Termotecnico Italiano era intervenuto specificando che gli apparecchi di cottura, qualunque sia il combustibile utilizzato, non rientrano nella definizione di “impianto termico” in quanto il riscaldamento risulta un fattore passivo di poco conto rispetto al preponderante scopo della cottura di cibi.

Dietro a tale indicazione si sono nascosti alcuni venditori che hanno venduto e installato (e forse continuano tutt’ora) vere e proprie stufe a legno con possibilità di cotture dei cibi (come tipico delle zone montane fino al ‘900) dicendo al cliente che si trattava di una stufa da cottura e che quindi non doveva essere certificata perché non è un impianto. La cosa è quanto mai particolare poiché le stufe per la sola cottura devono avere una potenza commisurata allo scopo e non una potenza tale da scaldare un’abitazione; insomma, molti hanno abusato di questa indicazione resa dal CTI.

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Generatori di calore a biomassa 3 o 4 stelle: che futuro?

Detto dunque che i generatori a biomassa devono essere considerati impianti a tutti gli effetti, torniamo alle limitazioni imposte dalla Regione Piemonte. Dall’ormai trascorso 01/10/2018 non possono più essere installati in tutta la Regione generatori di calore a biomassa con classificazione inferiore a 3 stelle.

Dal 01/10/2019 non potranno più essere installati in tutta la Regione generatori di calore a biomassa con classificazione inferiore a 4 stelle.

Queste due prescrizioni influiranno negativamente in modo diretto su tutti i rivenditori che hanno magazzini con generatori di classi inferiore a 3/4 stelle, mentre le prescrizioni che seguono influiranno direttamente su tutti i cittadini che utilizzano generatori a biomassa realizzati anteriormente al 2017 (data in cui è stata introdotta la classificazione).

Nei comuni posti all’interno delle zone “Agglomerato di Torino” (Torino e la cintura di Comuni limitrofi), “Pianura” (Vercelli, Novara e Cuneo ad esempio) e “Collina” (Biella ad esempio) sarà vietato a partire dal 01/10/2019 l’utilizzo di generatori di calore a biomassa inferiore a 3 stelle (salvo che l’eventuale generatore a biomassa inferiore a 35 kW sia l’unico sistema di riscaldamento presente nel fabbricato).

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Quest’ultima prescrizione è davvero molto limitativa e porrebbe il problema dell’utilizzo dei generatori di calore a biomassa non classificati e che sono tutt’ora utilizzatissimi per il riscaldamento dei locali. Questi generatori, se antecedenti al 2017 e quindi senza classificazione, non risulteranno utilizzabili fra 10 mesi in molte zone della Regione e, per chi volesse essere a norma, sarebbero da sostituire con nuovi generatori di classificazione elevata. Non esiterebbero, invece, limiti e prescrizioni per le zone montane.

Chissà poi, in questo marasma di interpretazioni e di consigli (dal rivenditore di stufe, al Comitato Termotecnico Italiano, all’installatore del camino etc.) se le informazioni corrette arriveranno alla cittadinanza e quale sarà il metodo di controllo da parte della Regione Piemonte nonché le eventuali pene che saranno inflitte, sempre ricordando che il fine ultimo di queste prescrizioni resta il nobile scopo di evitare il sempre eccessivo inquinamento dell’aria che tutti noi respiriamo.

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Davide Galfrè

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